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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. nell’anno di riferimento 2030:

1. del 30 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri,

2. del 10 per cento per veicoli pesanti.

2La riduzione corrisponde all’ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

a. 5 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. 3 per cento per veicoli pesanti.

Titolo prima dell’art. 27

Sezione 5: Calcolo delle emissioni di CO2 e dell’obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un

grande importatore

Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

a. secondo l’allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. secondo l’allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a Calcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo pesante

Le emissioni di CO2 di un veicolo pesante si calcolano secondo l’allegato 4c numero 2.

Art. 29 cpv. 1

1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell’Unione europea:

a. importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631 in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242 in caso di veicoli pesanti.

Titolo dopo l’art. 29

Abrogato