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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,5 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).
2L’impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra mediante lo stoccaggio geologico o il sequestro chimico in via permanente del CO2 catturato. Lo stoccaggio e il sequestro del CO2 catturato devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 19.
3Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a dodici anni.
Art. 67 Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di
emissioni di gas serra
Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:
a. i gestori che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 500 tonnellate di CO2eq all’anno; oppure
b. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne18.
Art. 68 Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti
Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO2eq all’anno.
Art. 68a Raggruppamento per l’impegno di riduzione
1I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l’impegno di riduzione se le condizioni di cui all’articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.
2La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all’articolo 41 o all’articolo 46 capoverso 2 LEne19 deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti, tuttavia fino a un numero massimo di 50.
3Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Per ogni raggruppamento possono essere presentati diversi piani di decarbonizzazione.
18 RS 730.0
19 RS 730.0