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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 66

Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1: Condizioni e contenuto

Art. 66 Condizioni

1I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2, se le emissioni di gas serra generate dall’attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell’ubicazione.

2I gestori di impianti esercitano un’attività economica quando:

a. sono iscritti nel registro di commercio;

b. dispongono di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI) e l’attività è esercitata in concorrenza con altri attori del mercato.

3La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un’attività economica.

4Sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte da un ente pubblico.

5Un impegno di riduzione può essere preso se gli impianti sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

a. gestione di piscine;

b. gestione di piste di ghiaccio artificiale;

c. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;

d. gestione di ospedali, case di riposo e di cura;

e. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

Art. 66a Contenuto dell’impegno di riduzione

1Con l’impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

a. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne17, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,5 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure

b. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi

17 RS 730.0