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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 30, rubrica e cpv. 2
Sanzione per i grandi importatori
2Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:
a. a un decimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
b. a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.
Titolo dopo l’art. 34
Abrogato
Art. 35, rubrica, cpv. 1bise 3
Sanzione per i piccoli importatori
1bisNel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.
3Abrogato
Sezioni 6 e 7 (art. 36 e 37)
Abrogate
Art. 42 cpv. 1 e 3 lett. a
1Un gestore di impianti può, su richiesta, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).
3La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
a. Abrogata
Art. 46 cpv. 2
2La riduzione proporzionale secondo l’articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO è
2 calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all’allegato 9 numero 2.3.
Art. 46e cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 52 cpv. 1 e 5
1I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio all’autorità competente di cui all’allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere