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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 26a Riduzione mediante gas naturale e biogas

1Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, la percentuale della quota biogena riconosciuta secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1°novembre 2017 sull’efficienza energetica12 è presa in considerazione come riduzione delle emissioni di CO2.

2Il risultato è arrotondato come segue:

a. a un decimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

1La riduzione di CO conseguita mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili

2

e considerata nelle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4b.

2Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge sul CO2 i carburanti rinnovabili che:

a. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e

b. sono impiegati per la propulsione di veicoli.

3La domanda di presa in considerazione di una riduzione di CO deve essere

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presentata all’UFE:

a. entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

b. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

c. entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica per

gli anni 2025 e 2030

1Se negli anni 2025 e 2030 la quota di veicoli a propulsione esclusivamente elettrica di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2 di tale parco veicoli nell’anno in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 2:

a. nell’anno di riferimento 2025:

1. del 17 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri,

2. del 6 per cento per veicoli pesanti;

12 RS 730.02