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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

presentato all’UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.

5Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO sono

2 inferiori ai valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE13 si considera verificato se le emissioni di CO sono state

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determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE)

n. 606/201014 e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Art. 55 cpv. 1bis

1bisNon è considerato emissione rilevante di gas serra il CO che:

2

a. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera secondo i requisiti di cui all’allegato 19;

b. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente del SEE all’interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE15 o sequestrato chimicamente in via permanente secondo l’articolo 12 paragrafo 3b della direttiva 2003/87/CE16.

Art. 65 lett. g

L’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati:

g. per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.

13 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ott. 2003, che istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/795; GU L 2024/795 del 29.2.2024

14 Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 lug. 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte; GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25

15 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999; GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1

16 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 52 cpv. 5.