Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
3 Commento alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Definizioni
Art. 2 lett. f e g
Stato partner (lett. f): la definizione del concetto di «Stato partner» è stata modificata per tenere conto delle nuove condizioni quadro per la realizzazione della collaborazione ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. Con le decisioni delle Conferenze sul clima COP26 di Glasgow34 e COP27 di Sharm El Sheikh35 sono state precisate le regole plurilaterali relative al processo, ai diritti e ai doveri degli Stati per la collaborazione bilaterale e plurilaterale ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. D’ora in poi si potranno utilizzare come base per una collaborazione bilaterale o plurilaterale anche gli accordi che non denotano necessariamente un carattere internazionale. Tutti i requisiti fondamentali giuridicamente vincolanti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 devono poter essere assicurati mediante la presente regolamentazione in virtù dell’Accordo di Parigi.
Biometano (lett. g): la definizione del concetto di «biometano» è stata ora introdotta parallelamente allo strumento di promozione per gli impianti per la produzione di gas rinnovabili a partire dall’articolo 113c. Il biometano si forma dal trattamento di biogas di cui all’articolo 19a lettera c OIOm, tramite rimozione prevalentemente di CO2, ma anche di altre componenti. Il gas così prodotto è equiparabile al gas naturale in termini di composizione, ma è di origine rinnovabile. Il requisito che prevede una quota minima di metano pari al 96 per cento si basa sui requisiti delle famiglie di gas secondo la direttiva G18 della Società svizzera dell’industria, del gas e delle acque (SSIGA)36.
Sezione 3: Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori
Art. 2a Quota nazionale
L’articolo 2a stabilisce la quota di riduzione complessivamente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi in Svizzera. Tale quota dev’essere pari a due terzi, sia in riferimento all’obiettivo per il 2030 secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2, sia in riferimento all’obiettivo medio per il periodo 2021–2030 secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2. Nel 2030 ciò corrisponde a una riduzione a circa 37 milioni di tonnellate di CO2eq, pari a una flessione del 34 per cento rispetto al 1990. La diminuzione in Svizzera è la conseguenza delle riduzioni nei singoli settori per i quali sono fissati valori indicativi. La quota nazionale è quindi coerente con tali valori indicativi. Le diminuzioni restanti per raggiungere gli obiettivi secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 possono essere realizzate con provvedimenti all’estero. Qualora la riduzione delle emissioni di gas serra non dovesse essere sufficiente, secondo l’articolo 4 capoverso 5 della legge sul CO2 la Confederazione potrebbe in via sussidiaria acquisire gli attestati internazionali necessari.
Art. 3 Valori di riferimento per i singoli settori
L’articolo 3 stabilisce i valori di riferimento per il 2030 per i settori Edifici, Trasporti, Industria e Altro. Il settore Altro comprende l’agricoltura, il settore dei rifiuti (senza incenerimento dei rifiuti urbani) e le emissioni di gas sintetici. Esso copre pertanto tre settori dei quali la politica climatica si occupa solo indirettamente o non si occupa, ma le cui emissioni rientrano nel campo d’applicazione della legge sul CO2. In particolare, anche l’agricoltura contribuirà quindi agli obiettivi della legge sul CO2. Nella presente ordinanza non sono tuttavia previsti provvedimenti specifici per la riduzione delle emissioni in agricoltura, che sono compito della politica agricola. L’agricoltura può però beneficiare di alcuni
34 Decision 2/CMA.3, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 Oct. to 12 Nov. 2021. Addendum (unfccc.int)
35 Decision 6/CMA.4, Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its fourth session, held in Sharm el-Sheikh from 6 to 20 Nov. 2022 (unfccc.int)
36 Direttiva G18 i; Qualità del gas. Società svizzera dell’industria del gas e delle acque, 2022.