Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

di entità ridotta che emettono al massimo 1500 tonnellate di CO2eq possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo basato sui provvedimenti semplificato. Una convenzione sugli obiettivi dev’essere rinnovata senza interruzioni alla fine della sua durata decennale.

Oltre ad aumentare la durata d’ammortamento per i provvedimenti economici, occorre stabilire un valore minimo per la fissazione degli obiettivi al fine di accrescere l’efficacia dell’impegno di riduzione. La presentazione di un piano di decarbonizzazione costituisce ora, anche secondo la legge, un presupposto per un impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

A determinate condizioni, l’impiego di biogas straniero può ora essere computato all’impegno di riduzione, creando incentivi in un’ottica di obiettivi climatici a lungo termine.

2.5.5 Fondo per le tecnologie

Nell’ordinanza viene ora indicato esplicitamente che oltre ai benefici concreti per l’ambiente in base ai criteri di promozione non dev’essere compromesso in misura considerevole nessun altro obiettivo ambientale e che non solo i mutuanti devono avere sede in Svizzera, ma anche i mutuatari. Poiché il Fondo per le tecnologie è stato introdotto come strumento per la promozione ambientale e la promozione della piazza economica, questo aspetto è già stato concretizzato nello stesso modo fino a oggi. L’inserimento esplicito nell’ordinanza crea trasparenza e aumenta la certezza del diritto. La somma massima delle fideiussioni viene inoltre adeguata alla nuova durata dello strumento.

2.5.6 Promozione dei gas rinnovabili

La legge sul CO2, con l’articolo 34a capoverso 1 lettera d, prevede ora uno strumento per promuovere la produzione di gas rinnovabili. Secondo la legge sul CO2, lo strumento viene finanziato con i fondi vincolati della tassa sul CO30. A causa dei fondi molto limitati a disposizione, la promozione riguarda

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solo gli impianti per la produzione di biometano, vale a dire gli impianti in cui il biogas viene trattato in modo che abbia la stessa qualità del gas naturale, ossia biometano, per poi essere immesso nella rete del gas o utilizzato a livello locale come carburante. Tale promozione è sostenuta già da anni, da ultimo con la mozione Wismer31 trasmessa dal Parlamento. Finora solo gli impianti a biogas che producono energia elettrica hanno beneficiato di una promozione nell’ambito del Fondo per il supplemento rete. Con il nuovo strumento s’intende creare un migliore incentivo agli investimenti per gli impianti che producono biogas immettibile in rete, ossia biometano.

Altri impianti per la produzione di gas rinnovabili sono attualmente esclusi dalla promozione. Il Consiglio federale individua nel biometano la più grande necessità di promozione.

I requisiti relativi agli impianti sono tenuti volontariamente bassi. Qualora i tassi di promozione dovessero subire un aumento nel quadro di una revisione successiva dell’ordinanza, occorrerà introdurre ulteriori requisiti. Una simile situazione si verificherebbe per esempio se il biometano di un impianto che beneficia di una forte promozione non dovesse essere utilizzato per la produzione di calore per riscaldamento, di acqua calda o per adempiere agli impegni di riduzione.

Lo strumento è disciplinato nell’ordinanza sul CO2 agli articoli da 113c a 113d.

2.5.7 Promozione degli impianti solari termici

Mentre gli impianti solari termici per il riscaldamento dei locali e l’acqua calda industriale sono incentivati attraverso il Programma Edifici, per il calore di processo solare non esistevano ancora possibilità di promozione. Con l’articolo 34a capoverso 1 lettera e della legge sul CO2 sono state ora create nuove basi per la promozione di impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo. Secondo la legge sul CO , lo strumento viene finanziato con i fondi vincolati della tassa sul CO32. Sono incentivati

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gli impianti a partire da una soglia minima di 35 chilowatt di potenza termica nominale, che pongono al primo posto l’utilizzo del calore per processi o servizi. Per evitare una doppia promozione, si stabilisce che le riduzioni delle emissioni ottenute mediante un impianto incentivato non contribuiscono al rispetto

30 Cfr. anche FF 2022 2654

31 22.3193 Mo Wismer. Gli impianti a biogas devono poter vendere il loro gas come biometano.

32 Cfr. anche FF 2022 2654