Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

di eventuali impegni di riduzione. La promozione è calcolata per chilowatt di potenza termica nominale e corrisponde al 40 per cento circa dei costi d’investimento.

2.6 Rapporto sui rischi finanziari legati al clima

L’ordinanza specifica la periodicità, la tipologia e i possibili contenuti del rapporto della FINMA e della BNS concernente la verifica sui rischi finanziari dovuti al clima e gli eventuali provvedimenti da esse adottati in seguito alle loro verifiche. Le spiegazioni chiariscono inoltre in che modo il rapporto può essere integrato nei requisiti esistenti della FINMA e della BNS. Il rapporto in merito al trattamento dei rischi finanziari rilevanti dovuti al clima da parte degli istituti finanziari può essere presentato solo in forma aggregata e anonimizzata e le autorità di vigilanza possono riferire solo in merito a provvedimenti di ordine generale.

2.7 Adattamento ai cambiamenti climatici (promozione)

Con l’articolo 37b capoverso 1 lettera a della legge sul CO2, la Confederazione crea ora una base giuridica per la promozione di provvedimenti volti a evitare danni alle persone e alle cose di notevole valore dovuti ai cambiamenti climatici (provvedimenti di adattamento). Come fonte di finanziamento si utilizzano i proventi derivanti dalle sanzioni e quelli della vendita all’asta dei diritti di emissione per gli impianti33. Al centro dell’attenzione vi sono soprattutto i danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore, i danni alle persone e alle cose a seguito dei crescenti pericoli naturali, oppure le perdite di raccolti agricoli a causa di periodi di siccità più frequenti e prolungati.

Le domande di aiuti finanziari possono essere presentate direttamente o nell’ambito di bandi di concorso tematici. La promozione deve riguardare le innovazioni, la moltiplicazione di progetti esistenti, ma anche progetti combinati integrali di considerevole entità, con diversi provvedimenti di adattamento. Possibili promotori dei progetti sono per esempio Cantoni, Comuni, regioni, federazioni, imprese o associazioni.

2.8 Formazione, formazione continua e informazione (promozione)

Con l’articolo 41 della legge sul CO2 s’intendono ora promuovere non solo la formazione e la formazione continua che tematizzano l’attività professionale nel contesto della protezione del clima, ma anche piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni inerenti alla protezione del clima. È ora possibile sostenere anche progetti nel settore della comunicazione sulla protezione del clima. I progetti di promozione devono sostenere l’attuazione della legge sul CO2 ed essere orientati all’efficacia. Nel settore della formazione può trattarsi per esempio di progetti per la concezione e lo sviluppo di offerte di formazione e di formazione continua. Nella comunicazione sul clima, la promozione può riguardare in particolare l’elaborazione dei piani generali di comunicazione sul clima di Cantoni e Comuni o la comunicazione specifica di un Cantone in merito a un determinato provvedimento di adattamento. Secondo la legge sul CO2, ogni anno sono ora disponibili al massimo 5 milioni di franchi dalla cassa federale generale per la promozione di progetti.

L’informazione e la consulenza al pubblico devono inoltre riguardare non più soltanto i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra, ma anche gli effetti del cambiamento climatico e i provvedimenti atti a gestirli. Ne sono un esempio le informazioni di un Comune sulle possibilità per risparmiare sui costi di riscaldamento.

33 Cfr. anche FF 2022 2656