Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
La cattura e lo stoccaggio di CO2 nonché, a determinate condizioni, l’impiego di biogas straniero possono ora essere computati nel SSQE. Tali possibilità creano incentivi in un’ottica di obiettivi climatici a lungo termine.
2.5.2 Promozione della decarbonizzazione di impianti nel SSQE
Con l’articolo 37b capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 è stata creata una nuova base per cui i proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione per gli impianti non confluiscono più nel bilancio federale, bensì sono messi a disposizione tra l’altro per la promozione di provvedimenti per la decarbonizzazione degli impianti nel SSQE28. La promozione riguarda i provvedimenti che forniscono un contributo fondamentale alla decarbonizzazione di impianti che partecipano in modo vincolante al SSQE. Il finanziamento avviene mediante contributi d’investimento. L’impatto climatico di tali provvedimenti sarà di norma visibile nell’Inventario svizzero dei gas serra e verrà quindi computato agli obiettivi climatici nazionali della Svizzera secondo la legge sul CO2, come anche agli obiettivi della Svizzera fissati dall’Accordo di Parigi. Qualora nell’ambito dei provvedimenti incentivati vengano rilasciati certificati secondo standard volontari («Voluntary Carbon Market», VCM), in particolare per le emissioni negative, gli acquirenti di tali certificati dovranno tenere conto della loro computabilità all’obiettivo svizzero nella loro comunicazione relativa al raggiungimento degli obiettivi climatici volontari, onde evitare doppi conteggi agli obiettivi nazionali e volontari.
2.5.3 Tassa sul CO2, restituzione e ridistribuzione
Come in passato, la tassa sul CO2 viene riscossa sui combustibili fossili con un’aliquota d’imposta pari a 120 franchi per tonnellata di CO2 equivalenti (CO2eq). La restituzione della tassa sul CO2 avviene sempre attraverso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Dal 2025 sarà disponibile presso l’UDSC un’applicazione digitale che consentirà ai richiedenti di chiedere la restituzione della tassa sul CO2 attraverso una piattaforma online. Il trattamento dei dati raccolti presso l’UDSC è automatizzato e gli articoli corrispondenti vengono pertanto modificati (art. 96b e segg. dell’ordinanza sul CO2 relativo alle centrali termoelettriche a combustibili fossili e art. 98b e segg. dell’ordinanza sul CO2 relativo agli impianti di cogenerazione).
Come già nel primo periodo d’impegno (2008–2012), i gestori con un impegno di riduzione sono ora nuovamente esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. In tal modo si vuole evitare che i gestori che dalla ridistribuzione ricevono più di quanto non versino per la tassa sul CO2 considerino la possibilità di chiedere un’esenzione. Poiché nel 2025 (primo anno di esecuzione) i gestori con un impegno di riduzione non saranno noti entro i termini necessari, l’esclusione dalla ridistribuzione e quindi anche la ridistribuzione all’economia non potranno essere attuate nel 2025. La ridistribuzione all’economia (incl. esclusione) per il 2025 avverrà quindi solo nel 2026, unitamente alla ridistribuzione all’economia per il 2026 (cfr. disposizioni transitorie).
2.5.4 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
La possibilità di esenzione dalla tassa sul CO2 con un impegno di riduzione secondo l’articolo 66 e seguenti è in linea di massima aperta a tutte le imprese che svolgono un’attività economica. Anche determinati gestori di diritto pubblico di impianti possono stipulare un impegno di riduzione. I privati continuano invece a non avere alcun diritto di esenzione. Anche la produzione di calore o freddo per gli edifici abitativi non è presa in considerazione nell’articolo 66 e seguenti ai fini di un impegno di riduzione. I gestori di impianti con un impegno di riduzione sono ora esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2.
L’impegno di riduzione dura sino al 2040 e comprende i periodi 2025–2030 e 2031–2040. Una convenzione sugli obiettivi valida con la Confederazione secondo la legge del 30 settembre 201629 sull’energia (LEne) costituisce un presupposto per l’impegno di riduzione. I gestori di impianti che emettono almeno 500 tonnellate di CO2eq possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Diversamente dal precedente obiettivo di emissione in termini assoluti, si tratta in questo caso di un valore obiettivo di efficienza espresso in percentuale. Gli emettitori
28 Cfr. anche FF 2022 2656
29 RS 730.0