Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
strumenti di promozione della legge sul CO2 (p. es. la promozione del biometano e il meccanismo di promozione mediante l’obbligo di compensazione). I valori indicativi per i settori si desumono dal potenziale di riduzione atteso dei provvedimenti nei rispettivi settori. La verifica del rispetto dei valori indicativi avviene sulla base dell’Inventario dei gas serra.
La figura 1 seguente mostra i valori indicativi nei vari settori per il 2030 e in aggiunta anche quelli per gli anni 2040 e 2050 secondo la LOCli.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Edifici Trasporti Industria Altro
Figura 1: Andamento delle emissioni e valori di riferimento per settore
Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero
Art. 4b Principio
L’articolo 4b definisce il principio in base al quale tenere conto delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero, per i quali possono essere rilasciati attestati nazionali in Svizzera, nel rispetto dei requisiti di cui alla sezione 5. Per le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero si deve dimostrare l’osservanza delle regole di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Questo articolo propone due possibilità: d’ora in avanti, in Svizzera si potrà tenere conto secondo l’articolo 6.4 dell’Accordo di Parigi anche delle riduzioni delle emissioni o degli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero. La loro computabilità è limitata nell’articolo 11b. Come finora possono anche essere riportate le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero ai sensi dell’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi e che soddisfano i requisiti dell’articolo 5 e seguenti dell’ordinanza.
Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 1, lett. c n. 1 e 3, lett. g e cpv. 2
Gli attuali requisiti per progetti o programmi relativi al rilascio di attestati nazionali o internazionali (art. 5) rimangono validi e vengono precisati in modo puntuale.
Le modifiche redazionali alla lettera b numero 1 concernono solo il testo francese.
Per poter ottenere i relativi attestati, le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono continuare a essere documentati e quantificati, oltre che confermati da misurazioni