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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

(cpv. 1 lett. c n. 1). Oltre che a misurazioni, è possibile ricorrere a un modello, a condizione che sia reso plausibile da misurazioni. I risultati dei sondaggi non sono accettati come misurazione sufficiente a causa della loro elevata incertezza, a meno che non siano confermati da campioni rappresentativi o da misurazioni. Sono considerati non sufficientemente quantificabili anche i progetti che calcolano gran parte delle riduzioni delle emissioni sulla base della domanda repressa. Il concetto di domanda repressa proviene dal «Clean Development Mechanism»37 che disciplinava i progetti di compensazione internazionali nell’ambito del Protocollo di Kyoto. In tale contesto esisteva la possibilità di utilizzare uno sviluppo di riferimento ipotetico per i gruppi di popolazione particolarmente poveri. Si presumeva che tali gruppi di popolazione avessero una maggiore disponibilità economica e producessero quindi più emissioni di quanto accadeva in realtà. Tale concetto non corrisponde alla concezione di quantificabilità, ma può comunque essere accolto favorevolmente in quanto parte dello sviluppo sostenibile. Possono dunque essere considerati sufficientemente quantificabili solo i progetti di compensazione che calcolano soltanto una piccola parte delle riduzioni delle emissioni con la domanda repressa.

I gestori con un impegno di riduzione stipulato applicano ora un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra in luogo del precedente obiettivo di emissione (v. art 67). Il testo dell’ordinanza al capoverso 1 lettera c numero 3 ha subito una modifica redazionale al riguardo. Viene inoltre precisato che gli attestati rilasciati non comportano neppure il rispetto dell’obiettivo basato sui provvedimenti.

L’articolo 5 capoverso 1 viene integrato con la lettera g per garantire che la persona richiedente sia in grado di comprovare il diritto alle riduzioni delle emissioni. A tal fine è necessario che i beneficiari del progetto abbiano rinunciato a vendere le loro riduzioni delle emissioni a parti diverse dal richiedente o a volerle utilizzare direttamente (art. 5 cpv. 1 lett. g). Tale attestazioni della rinuncia può avvenire per esempio sotto forma di una dichiarazione di rinuncia al CO2 («carbon waiver») sottoscritta dai beneficiari del progetto. Con tale requisito, l’UFAM riduce il rischio di doppi conteggi (art. 10 cpv. 8).

Come accaduto finora, i progetti e i programmi che immagazzinano carbonio devono garantire la permanenza di tale sequestro supplementare di carbonio per almeno 30 anni (cpv. 2). Nel caso di un progetto di compensazione resta invariata la condizione secondo cui, se il pozzo di carbonio diventa una fonte, gli attestati rilasciati per le tonnellate di CO2 originariamente stoccate e poi emesse non possono più essere riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione (v. art. 90). Nell’allegato 19 viene ora definito come trattare le possibili perdite e quali requisiti devono soddisfare i siti di stoccaggio. In caso di stoccaggio all’estero lo stoccaggio può avvenire anche in un sito riconosciuto dagli Stati partner nell’ambito di un accordo multilaterale. In caso di sequestro biologico del carbonio continua a essere richiesta una menzione nel registro fondiario (v. art. 8a).

Art. 5a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

Un programma di compensazione che comprenda tecnologie molto diverse fra loro comporta un onere aggiuntivo sproporzionato per la documentazione da parte della persona richiedente, per la convalida e il controllo da parte degli organi preposti e anche per l’amministrazione. Da ora in poi, solo un tipo di tecnologia sarà autorizzato per ogni programma e solo i progetti di questo tipo potranno essere inclusi nel programma (cpv. 1 lett. b). Ciò consentirà, da un lato, di definire chiaramente i criteri di ammissione al programma e, dall’altro, di ridurre i costi di registrazione. Inoltre, viene ora chiarito che tutti i progetti devono essere inseriti in un programma all’interno di un Paese (cpv. 1 lett. e).

Inoltre, il capoverso 2 è riformulato per maggiore chiarezza. Un progetto può essere incluso in un programma solo se è stato registrato nel programma prima della sua attuazione.

Art. 6 cpv. 2 lett. n n. 3

Nel caso di progetti o programmi all’estero, la persona richiedente deve garantire una consultazione delle parti interessate dalla realizzazione del progetto (all. 2a n. 3). La persona richiedente fornisce informazioni all’organismo di convalida sulla misura in cui è stato possibile attuare i riscontri dalla consultazione delle parti interessate e, qualora ciò non sia stato possibile, ne spiega i motivi. I riscontri

37 CDM-Methodology-Booklet_fullversion.pdf (unfccc.int)