Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

pervenuti sulla possibilità di fornire un riscontro messa a disposizione dalla persona richiedente devono confluire nel successivo rapporto di monitoraggio.

Art. 7 cpv. 1

Spetta ora all’organismo di convalida presentare la domanda convalidata all’UFAM (cpv. 1bis). Tale procedura aumenta l’efficienza, in particolare se si considera che in futuro la presentazione della domanda dovrà avvenire attraverso il Sistema d’informazione e documentazione (CORE) dell’UFAM. Inoltre, la persona richiedente potrà anche delegare all’organismo di convalida, dietro richiesta, l’incombenza di rispondere alle domande poste dall’UFAM in sede di esame del progetto. La responsabilità rimane però alla persona richiedente.

Art. 9 cpv. 5 e 7

Ora spetta all’organismo di controllo presentare il rapporto di monitoraggio verificato all’UFAM (cpv. 5). Tale procedura aumenta l’efficienza, in particolare se si considera che in futuro la presentazione della domanda dovrà avvenire attraverso il CORE. Inoltre, la persona richiedente potrà anche delegare all’organismo di controllo, dietro richiesta, l’incombenza di rispondere alle domande poste dall’UFAM in sede di esame del progetto. La responsabilità rimane però alla persona richiedente. Inoltre, l’articolo 9 capoverso 5 precisa che devono essere dichiarate nel rapporto di monitoraggio e incluse in una domanda di rilascio di attestati tutte le riduzioni delle emissioni generate dal progetto di compensazione. Non è possibile richiedere il rilascio di attestati solamente per una parte delle riduzioni (tranne la ripartizione degli effetti nel quadro del Programma Edifici). Da un lato, ciò è contrario al requisito di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 1, secondo cui il progetto non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati. In secondo luogo, non soddisfa il requisito di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 3 secondo cui la riduzione delle emissioni non sarebbe stata possibile senza il progetto.

Per i gestori con un impegno di riduzione, i provvedimenti per la riduzione delle loro emissioni indirette per i quali sono rilasciati attestati non contribuiscono, secondo l’articolo 74a, al rispetto dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti. Nell’esame del rispetto dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, gli attestati effettivamente rilasciati sono considerati come emissioni. La persona che presenta la richiesta di rilascio degli attestati deve notificare il numero di attestati rilasciati per ogni impianto al gestore che ha assunto l’impegno di riduzione e all’UFAM, a cadenza annua, entro il 31 agosto dell’anno successivo. Non sussiste alcun obbligo di notifica se sono rilasciati attestati per provvedimenti che riguardano le emissioni indirette del gestore, per esempio se una rete di riscaldamento fornisce calore a un gestore con un impegno di riduzione (cpv. 7).

Art. 11 cpv. 1

Si precisa che la modifica sostanziale deve essere notificata all’UFAM nel successivo rapporto di monitoraggio (cpv. 1). Finora questo aspetto era precisato solo a livello della comunicazione esecutiva.

Art. 11b Attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi

L’articolo 11b descrive nel dettaglio il processo di richiesta della lettera di approvazione affinché gli attestati internazionali siano computabili in Svizzera secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi («Paris Agreement Crediting Mechanism»)38. Per poter presentare la richiesta di una lettera di approvazione all’UFAM, è necessario che il relativo progetto sia stato registrato con successo da parte del Supervisory Body39, in linea con le regole, le modalità e i processi vigenti per il meccanismo di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi40. Non deve essere previsto alcun automatismo per il riconoscimento delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4. Tuttavia, l’obiettivo non è

38 Paris Agreement Crediting Mechanism | UNFCCC

39 Article 6.4 Supervisory Body | UNFCCC

40 Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its second session, held in Glasgow from 31 Oct. to 12 Nov. 2021. Addendum (unfccc.int)