Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

sottoporre ogni progetto allo stesso processo di verifica, come previsto dall’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. L’UFAM stabilisce la forma della richiesta per la lettera di approvazione, mettendo a disposizione un apposito modello.

L’articolo 11b capoverso 2 precisa che il rilascio è possibile soltanto se l’allegato 2a non lo esclude e che saranno accettati solo i progetti registrati ai sensi dell’UNFCCC per la prima volta dopo il 1° gennaio 2021 (cpv. 2 lett. b). Non sono computabili i progetti che vengono trasferiti dal «Clean Development Mechanism» del protocollo di Kyoto al meccanismo di cui all’articolo 6 capoverso 4 e che sono stati calcolati in base ai metodi previsti dal medesimo meccanismo.

L’esame delle richieste di approvazione è svolto dall’UFAM.

Sezione 5c: Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a

Il nuovo articolo 14a precisa l’obbligo stabilito all’articolo 7a della legge sul CO2, secondo cui in tutte le offerte di volo devono essere indicate le emissioni climalteranti presumibilmente causate. Per offerta s’intendono tutti i mezzi di comunicazione quali inserzioni, prospetti, supporti visivi elettronici e offerte che presentano viaggi aerei con servizi di linea e occasionali pianificati (voli charter). Oltre agli operatori di aeromobili, anche altri offerenti di viaggi aerei come per esempio agenzie di viaggio e organizzatori di viaggi online sono responsabili di assicurarsi che, a partire dal 1º gennaio 2026, nelle offerte siano indicate le emissioni per passeggero presumibilmente causate dal traffico aereo. Le emissioni devono essere indicate anche nelle offerte dei viaggi «tutto compreso» (cpv. 1).

L’obbligo si applica alle offerte per voli da un aerodromo situato in Svizzera e per i relativi cambi fino all’aeroporto di destinazione. Se viene offerto un volo di andata e ritorno, occorre indicare le emissioni complessive causate da tale volo (cpv. 2).

Per il calcolo delle emissioni presumibilmente causate si possono impiegare calcolatori di emissioni e sistemi di etichettatura ambientale. Le emissioni del volo si basano in ogni caso almeno sulle emissioni dirette causate dal consumo di carburante in tonnellate di CO2. Nel calcolo devono essere prese in considerazione altre emissioni climalteranti (p. es. ossidi di azoto (NOx), particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo) e relativi effetti. Sono esclusi i sistemi di etichettatura ambientale, che devono però essere indicati se utilizzati. Gli ulteriori effetti climalteranti si generano principalmente a partire da altitudini di volo di circa 8 chilometri. L’impatto complessivo delle emissioni del trasporto aereo sul clima varia a livello globale da una a tre volte le emissioni di CO2 generate dalla combustione di carburanti fossili per aeromobili. L’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT/ProClim) ha sintetizzato lo stato attuale delle conoscenze in un opuscolo sull’impatto delle emissioni globali del traffico aereo sul clima41. L’impatto climatico risultante da queste emissioni climalteranti in combinazione con le condizioni meteo al momento del volo cambia da un volo all’altro. Il calcolo di questi effetti è estremamente complesso e tuttora soggetto a incertezze; a oggi non esistono metodi che consentono di formulare affermazioni attendibili in merito a singoli voli o rotte aeree. L’impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni può, ma non deve necessariamente, essere considerato nel calcolo. Quando si utilizzano calcolatori di emissioni, è possibile non prendere in considerazione le diverse classi di viaggio e i diversi tipi di aeromobile (cpv. 3 e 4).

Con il coinvolgimento dell’UFAC, l’UFAM può autorizzare i calcolatori di emissioni o i sistemi di etichettatura ambientale esistenti che soddisfano i requisiti. Se viene utilizzato un sistema di etichettatura ambientale come il «ReFuelEU Aviation environmental labelling scheme», che riproduce solo le emissioni di CO2 dei voli, nelle offerte dev’essere specificato che sono indicate solo le emissioni dirette e che pertanto l’impatto climatico supplementare potrebbe essere notevolmente superiore alle emissioni dirette indicate. L’UFAM pubblica regolarmente su Internet un elenco dei calcolatori di emissioni e dei sistemi di etichettatura ambientale registrati (cpv. 5 e 6).

41 «Die Auswirkungen der Flugverkehrsemissionen auf das Klima», Akademien-schweiz.ch, vol. 16, n. 3, 2021.