Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici
Art. 16a Informazioni in merito agli impianti di produzione di calore
L’articolo 16a precisa quali informazioni devono essere iscritte nel REA, per ogni edificio, nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e per l’acqua calda in edifici esistenti. Non valgono come sostituzione gli interventi minori su un impianto (p. es. la sostituzione di valvole o sensori). Secondo le direttive del catalogo delle caratteristiche del REA, è necessario stabilire il vettore energetico dell’impianto di produzione di calore (lett. a). Come vettore energetico per il teleriscaldamento dev’essere indicato il sistema di produzione di calore principale. Occorre inoltre iscrivere la relativa potenza nominale o la potenza nominale del relativo allacciamento al teleriscaldamento, nonché il fabbisogno termico per il riscaldamento (lett. b e c). Queste informazioni possono essere per esempio determinate in tutta semplicità mediante il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) e trasferite direttamente nel REA. Se non è disponibile alcun CECE, il catalogo delle caratteristiche del REA consente anche di indicare spontaneamente, come valida approssimazione del fabbisogno termico per il riscaldamento, gli anni in cui è avvenuto il risanamento di facciata, tetto, soffitto dello scantinato o finestre. Di norma, queste informazioni sono registrate già oggi nei permessi di costruzione presso le autorità competenti e possono quindi essere facilmente trasferite nel REA. Per la stima della durata degli impianti di produzione di calore è inoltre importante la data di sostituzione (lett. d). Anche la data di iscrizione nel REA dev’essere visibile (lett. e). Inoltre, per l’edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore si deve indicare l’identificatore federale dell’edificio (EGID). In tal modo sarà in futuro possibile identificare la fonte di calore anche per gli edifici allacciati a sistemi di teleriscaldamento. Il REA viene ampliato con le caratteristiche corrispondenti. Alla sostituzione del generatore di calore, l’autorità competente iscrive le informazioni nel REA entro un termine di 30 giorni secondo la vigente ordinanza sul REA. I Comuni mettono i loro dati a disposizione del loro Cantone.
Le iscrizioni nel REA servono ai Cantoni per verificare i propri obiettivi climatici. Consentono inoltre di disporre di una base di dati più aggiornata per la rendicontazione secondo l’articolo 16 dell’ordinanza sul CO2, per la pianificazione energetica comunale e per l’impostazione della politica energetica e climatica a livello cantonale e nazionale. Si può utilizzare a tal fine il processo di notifica già esistente e l’onere per Cantoni e Comuni è ridotto al minimo.
Capitolo 3: Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17
Poiché la definizione di importatore presente nell’attuale articolo 17 è ora spostata nell’articolo 17g, l’attuale articolo 17 diventa obsoleto e può quindi essere abrogato.
Art. 17a cpv. 2
Le automobili con targa dell’esercito e destinate alla truppa sono ora generalmente escluse dal campo d’applicazione. Continuano invece a essere assoggettati i veicoli militari per altri interventi, per esempio per l’amministrazione militare.
Art. 17b Autofurgoni
La definizione di autofurgone è ora ripresa senza modifiche materiali in due lettere (cpv. 1).
Gli autofurgoni con un peso a vuoto superiore a 2585 chilogrammi, che sono approvati come veicoli pesanti secondo il metodo di misurazione dei gas di scarico, erano finora esclusi dal campo d’applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Negli ultimi anni il numero di autofurgoni che a causa di questa disposizione non rientravano nel campo d’applicazione è aumentato notevolmente e in modo continuativo, a fronte di un numero pressoché invariato di autofurgoni immessi in circolazione. Per contrastare potenziali abusi, questa eccezione finora prevista nel capoverso 2 viene abrogata. La disposizione finora vigente comportava inoltre svantaggi per i veicoli più leggeri e più efficienti, che