Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
spesso presentano anche un carico utile maggiore rispetto ai veicoli più pesanti. Per questo, in futuro, tutti gli autofurgoni fino a un peso complessivo di 3500 chilogrammi dovranno essere assoggettati ai valori obiettivo di CO2. I valori di CO2 mancanti secondo il metodo WLTP saranno calcolati in base alle formule dell’allegato 4 o potranno essere determinati dall’importatore con una misurazione ciclica.
Gli autofurgoni con targa dell’esercito e destinati alla truppa sono ora generalmente esclusi dal campo d’applicazione. Continuano invece a essere assoggettati i veicoli militari per altri interventi, per esempio per l’amministrazione militare (cpv. 2).
Art. 17c cpv. 2
Analogamente all’articolo 17b, anche per i trattori a sella leggeri verrà abrogata l’eccezione finora prevista nel capoverso 2.
I trattori a sella leggeri con targa dell’esercito e destinati alla truppa sono ora generalmente esclusi dal campo d’applicazione. Continuano invece a essere assoggettati i veicoli militari per altri interventi, per esempio per l’amministrazione militare (cpv. 2).
Art. 17cbisVeicolo pesante
Il nuovo articolo 17cbisstabilisce per quali veicoli pesanti si applicano le prescrizioni sulle emissioni di CO2 (cfr. art. 10 cpv. 4 della legge sul CO2), vale a dire gli «autocarri» secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f dell’ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e i «trattori a sella» secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso totale superiore a 16 tonnellate (cpv. 1 lett. a) oppure con una configurazione degli assi di 6 x 2 (cpv. 1 lett. b).
Sono esclusi dalle prescrizioni sul CO2 i veicoli professionali, come per esempio i veicoli per la raccolta dei rifiuti o i veicoli di cantiere, che non sono soggetti neppure al corrispondente regolamento (UE) 2019/1242. Anche i veicoli pesanti con targa dell’esercito e destinati alla truppa sono esclusi dal campo d’applicazione. Continuano invece a essere assoggettati i veicoli militari per altri interventi, per esempio per l’amministrazione militare. Non rientrano nel campo d’applicazione neanche i veicoli prodotti prima del luglio 2019. Con questa disposizione vengono esclusi in particolare i veicoli le cui emissioni di CO2 non dovevano essere determinate mediante lo strumento di simulazione VECTO al quale devono essere sottoposti tutti i veicoli prodotti nell’UE dal luglio 2019. È lecito presumere che, visto l’ampio intervallo di tempo che intercorre tra la produzione e l’immatricolazione, il numero di veicoli che in virtù di questa disposizione non devono essere considerati nell’ambito delle prescrizioni sul CO2 sia molto limitato (cpv. 2).
In caso di veicoli a più livelli è determinante lo stato del veicolo di base (cpv. 3).
Art. 17f
Poiché i valori obiettivo stabiliti nell’articolo 10 della legge sul CO2 si basano ora sul metodo WLTP, l’attuale articolo 17f concernente i metodi di misurazione applicabili per la determinazione dei valori obiettivo o la loro conversione è obsoleto e viene quindi abrogato.
Sezione 2: Importatori e costruttori
Art. 17g Importatore
La definizione di importatore finora presente nell’articolo 17 è ora spostata nell’articolo 17g.
Nella disposizione è aggiunta la categoria dei veicoli pesanti. Anche per questi è considerato importatore chi ottiene la certificazione dall’UFE. Il rimando alla certificazione viene integrato con il nuovo articolo 23a introdotto per i veicoli pesanti.
42 RS 741.41