Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Art. 18 cpv. 1 lett. c
Analogamente agli importatori di automobili e veicoli commerciali leggeri, anche gli importatori di veicoli pesanti sono considerati grandi o piccoli importatori a seconda delle dimensioni del loro parco veicoli nuovi (art. 11 cpv. 5 della legge sul CO2). L’articolo 18 capoverso 1, che definisce i grandi importatori, viene integrato di conseguenza.
Art. 20 Piccolo importatore
Analogamente agli importatori di automobili e veicoli commerciali leggeri, anche gli importatori di veicoli pesanti sono considerati grandi o piccoli importatori a seconda delle dimensioni del loro parco veicoli nuovi (art. 11 cpv. 5 della legge sul CO2). L’articolo 20, che definisce i piccoli importatori, viene modificato di conseguenza.
Sezione 3: Basi di calcolo
Art. 23, rubrica e cpv. 1
Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Sulla base del nuovo articolo 23a, che disciplina gli obblighi degli importatori di veicoli pesanti, la rubrica e il capoverso 1 dell’articolo 23 vengono precisati e la disposizione viene limitata agli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Art. 23a Obblighi degli importatori di veicoli pesanti
Come per le automobili e i veicoli commerciali leggeri, gli importatori di veicoli pesanti devono dunque comunicare, prima della prima immatricolazione di un veicolo, i dati necessari alla sua attribuzione all’importatore (cpv. 1). Diversamente dalle automobili e dai veicoli commerciali leggeri, in questi casi viene fatta distinzione in base alla fonte di dati utilizzata per l’immatricolazione. Se un veicolo pesante dispone di un’approvazione del tipo, una scheda tecnica o un certificato di conformità in formato elettronico, la comunicazione dei dati all’USTRA sarà considerata così assolta (lett. a); in caso contrario l’importatore dovrà comunicare attivamente i dati all’UFE (lett. b) e l’UFE rilascerà un attestato.
Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all’UFE, entro il 31 marzo dell’anno successivo, i dati necessari per il calcolo della sanzione (cpv. 2). La comunicazione antecedentemente alla prima messa in circolazione non è richiesta perché, al momento dell’immatricolazione, i dati VECTO richiesti per il calcolo della sanzione (v. art. 25a) non sono necessariamente desumibili dal certificato di conformità in formato elettronico oppure sono ancora incompleti. Gli importatori hanno quindi la possibilità di richiedere i dati, in caso di bisogno, al produttore del veicolo ed eventualmente di presentarli in modo cumulativo.
Diversamente dalle automobili e dai veicoli commerciali leggeri, gli obblighi degli importatori non sono differenziati tra grandi e piccoli importatori. Anche la prescrizione secondo cui i piccoli importatori devono versare una sanzione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo (v. art. 35) non si applica per i veicoli pesanti
Art. 25, rubrica e cpv. 1 Determinazione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni o trattori a
sella leggeri
Sulla base del nuovo articolo 25a, che disciplina la determinazione delle emissioni di CO2 di un veicolo pesante, la rubrica e il capoverso 1 dell’articolo 25 vengono precisati e la disposizione viene limitata ad automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri.
Art. 25a Determinazione delle emissioni di CO2 di veicoli pesanti
Nel caso dei veicoli pesanti, per il calcolo della sanzione per le emissioni di CO2 si utilizzano i valori di emissione di CO2 sulla base del metodo di simulazione VECTO di cui al regolamento (EU) 2017/2400. Diversamente da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, l’unità di misura determinante sono le emissioni di CO2 in grammi per tonnellate-chilometro (g di CO2/tkm), in quanto per i veicoli pesanti riveste importanza non solo la distanza percorsa, ma anche il carico trasportato. Il calcolo dei valori di