Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

emissione di CO2 di un veicolo pesante si basa sull’allegato I punto 2.2 del regolamento (EU) 2019/1242 (cpv. 1 lett. b). Per ogni veicolo si utilizza un valore aggregato di emissione per i diversi profili di impiego. Nell’ambito del metodo VECTO, ciascun veicolo è assegnato a un sottogruppo di veicoli. Il valore di emissione e il rispettivo sottogruppo sono consultabili nel certificato di conformità (posizione 49.5 e 49.7) o nel file di informazioni per il cliente secondo il regolamento (UE) 2017/2400. Se le informazioni sul sottogruppo di veicoli risultano mancanti e non possono neppure essere desunte dagli altri dati, per esempio a causa della mancanza di informazioni in merito al tipo di cabina, il veicolo viene assegnato al sottogruppo «LH» («long-haul», consegne a lungo raggio) conformemente all’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242 (cpv. 1 lett. a).

Se le emissioni di CO2 non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si utilizza un valore forfettario analogamente alle altre tipologie di veicoli e in funzione del relativo sottogruppo di veicoli (cpv. 2 lett. a). Per i veicoli che dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica si utilizza un valore di emissione pari a 0 g di CO2/tkm (cpv. 2 lett. b).

Sezione 4: Presa in considerazione delle riduzioni di CO2 e agevolazioni

Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioni

L’attuale articolo 26 viene suddiviso dal punto di vista tematico tra i due articoli 26 e 26a e precisato ove necessario. La disposizione contenuta nell’articolo 26 in merito alla riduzione computabile delle emissioni medie di CO2 mediante l’impiego di ecoinnovazioni corrisponde all’attuale regolamentazione dell’articolo 26 capoverso 1. Continuano a essere computabili le tecnologie che sono riconosciute anche dalla Commissione europea secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Poiché il concetto di ecoinnovazioni non esiste per i veicoli pesanti, viene precisato che la disposizione, come accaduto finora, si applica solo ad automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. La ponderazione più elevata delle ecoinnovazioni introdotta in via transitoria nell’ambito della conversione al metodo WLTP, di cui all’attuale capoverso 2, è obsoleta e viene pertanto abrogata.

Art. 26a Riduzione mediante gas naturale e biogas

Il nuovo articolo 26a riprende a livello di contenuto la regolamentazione dell’attuale articolo 26 capoverso 3, riguardante i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas. Anche per i veicoli pesanti, dalle emissioni di CO2 viene dedotta la quota biogena. La regola di arrotondamento applicabile viene integrata di conseguenza (cpv. 2).

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

Al capoverso 1 è disciplinato il computo dei carburanti sintetici rinnovabili alle emissioni di CO2 di un parco veicoli (cfr. art. 11a della legge sul CO2). Se a un importatore di veicoli viene attribuita per contratto una determinata quantità di carburante sintetico rinnovabile, l’importatore può proporre che la riduzione di CO2 conseguita mediante l’impiego di tale carburante sia presa in considerazione nel calcolo delle emissioni di CO2 del suo parco veicoli nuovi. Secondo l’allegato 4b, la riduzione delle emissioni di CO2 viene convertita in g CO2/km o in g CO2/tkm, tenuto conto del chilometraggio di vita medio atteso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri o della prestazione di trasporto complessiva attesa per i veicoli pesanti. Nel computo non si fanno distinzioni in base alla tipologia di propulsione dei veicoli nel parco veicoli nuovi, bensì solo in base al carburante fossile sostituito. È dunque irrilevante se i veicoli nel parco veicoli nuovi possano o meno utilizzare il carburante in questione nel singolo caso. Il fatto che il plusvalore ecologico dei carburanti sintetici da computare sarà computato esclusivamente al parco dell’importatore di veicoli richiedente (e non ad altri obblighi di legge o ad altri importatori) è comprovato dall’assegnazione sulla garanzia di origine nel registro GO. A tal fine, l’importatore di veicoli deve accordarsi con il fornitore del carburante (chi immette in commercio o il successivo proprietario della garanzia di origine) e far registrare a quest’ultimo l’assegnazione sulla garanzia di origine. Il flusso fisico di materiali e la vendita ai fini del consumo vengono così sganciati dal computo al parco veicoli nuovi. Sulla garanzia di origine devono essere registrati in particolare l’attribuzione alle prescrizioni sulle emissioni di CO2, la designazione dell’importatore e del parco veicoli nuovi e l’anno di computo. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 del progetto di ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e