Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

carburanti (P-OGOCC)43, le garanzie di origine possono essere attribuite alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 al massimo nei 18 mesi successivi alla fine del periodo di produzione o importazione.

Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili i carburanti sintetici che sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa (cpv. 2 lett. a). Inoltre, sono computabili solo i carburanti che in base alla convalida della garanzia di origine sono impiegati per il funzionamento di veicoli e non per scopi diversi, come per esempio il riscaldamento nel settore degli edifici (cpv. 2 lett. b). Come stabilito nell’articolo 11a della legge sul CO2, si applicano altresì i requisiti dell’articolo 35d della legge del 7 ottobre 198344 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ovvero le disposizioni dettagliate dell’ordinanza sull’immissione in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili e a basse emissioni (P-OCoCr)45, in particolare per quanto riguarda la rinnovabilità, l’energia elettrica utilizzata e la fonte di carbonio. Se tali requisiti sono soddisfatti, si applica un fattore di emissione pari a 0 grammi di CO2. Secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali, l’idrogeno come vettore energetico sintetico rinnovabile da impiegare nei veicoli con celle a combustibile non è da considerarsi un carburante e non è computabile. Possono essere computati solo i carburanti messi in commercio in Svizzera e consumati entro i confini nazionali.

Un grande importatore di veicoli, se intende far valere una riduzione del CO2 mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili per un parco veicoli nuovi, deve presentare la relativa domanda all’UFE, di volta in volta, entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno in rassegna; per i grandi importatori di veicoli pesanti, analogamente all’articolo 23a capoverso 1 lettera b si applica un termine fino al 31 marzo dell’anno successivo; i piccoli importatori devono invece presentare la domanda secondo l’articolo 23 capoverso 4 e l’articolo 23a capoverso 2 prima della prima immatricolazione del veicolo (cpv. 3). Non ha luogo alcun computo automatico. La domanda deve recare, in particolare, la designazione dell’importatore di veicoli e del parco veicoli nuovi (o l’anno in rassegna).

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica per gli anni 2025 e 2030

Poiché i valori obiettivo per il 2025 e il 2030 sono introdotti ex novo o inaspriti, ai grandi importatori di autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché di veicoli pesanti dev’essere concessa per un periodo limitato un’agevolazione per il raggiungimento dei valori obiettivo (art. 12 cpv. 4 legge sul CO2). L’agevolazione sarà legata alla quota di veicoli elettrici nel parco veicoli nuovi e creerà quindi un ulteriore incentivo a immettere in circolazione sempre più veicoli con emissioni di CO2 pari a 0 g di CO2/km o 0 g di CO2/tkm (cpv. 1). Analogamente alla regolamentazione corrispondente nell’UE, tenendo conto della situazione del mercato svizzero sono definiti valori soglia per la quota di veicoli elettrici. Se la quota di veicoli elettrici di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera questo valore soglia, le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi subiscono una riduzione calcolata in funzione dell’eccedenza in percentuale, ma limitata al 5 per cento per autofurgoni e trattori a sella leggeri e al 3 per cento per i veicoli pesanti (cpv. 2). Il mancato raggiungimento dei valori soglia non comporta alcuna conseguenza.

Sezione 5: Calcolo delle emissioni di CO2 e dell’obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione

Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore

Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano come in passato mediante la media delle emissioni di CO2 dei veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento. Il contenuto dell’attuale capoverso 1 viene quindi ripreso ed è inoltre riportato nel nuovo allegato 4c, differenziato in base alle tipologie di veicoli all’interno delle formule di calcolo. Queste

43 L’OEn è stata sottoposta a procedura di consultazione dal 21 feb. 2024 al 28 mag. 2024. L’ordinanza fa parte del progetto posto in consultazione «Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate». La relativa documentazione è disponibile all’indirizzo

44 RS 814.01

45 L’OCoCr è creata ex novo nel quadro del presente progetto. Confronta atto e rapporto esplicativo separato.