Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
comprendono in particolare anche le agevolazioni secondo gli articoli da 26 a 26c. Gli attuali capoversi 2, 3 e 4 sono obsoleti e vengono abrogati.
Per i veicoli pesanti (n. 1.2 dell’all. 4c) si applica una suddivisione in sottogruppi, come per il calcolo dell’obiettivo individuale. Per il calcolo delle emissioni determinanti di CO2, i valori medi di CO2 per sottogruppo nel parco veicoli nuovi di un grande importatore sono ponderati con le quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell’importatore e con i fattori di ponderazione fissi per sottogruppo per il chilometraggio e il carico utile.
Art. 27a Calcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo pesante
Per i veicoli pesanti, analogamente al calcolo delle emissioni determinanti di CO2 dei parchi veicoli nuovi dei grandi importatori, si tiene conto del fattore di ponderazione per il chilometraggio e il carico utile. La formula di calcolo è riportata in dettaglio al numero 2 dell’allegato 4c.
Art. 29 cpv. 1
La disposizione concernente la fissazione degli importi delle sanzioni è integrata con il regolamento UE 2019/1242, che viene utilizzato per determinare l’ammontare della sanzione per le emissioni di CO2 per i veicoli pesanti.
Art. 30, rubrica e cpv. 2 Sanzione per i grandi importatori
La disposizione sull’arrotondamento delle emissioni che superano l’obiettivo individuale viene estesa ai veicoli pesanti. Inoltre, la rubrica viene adeguata dal punto di vista redazionale.
Art. 35, rubrica nonché cpv. 1bise 3 Sanzione per i piccoli importatori
La disposizione in base alla quale la sanzione per le emissioni di CO2 per i piccoli importatori deve essere corrisposta prima della prima immatricolazione del veicolo non si applica ai veicoli pesanti. Per questa categoria di veicoli, la sanzione per le emissioni di CO2 è calcolata solo l’anno successivo, indipendentemente dallo status di grande o piccolo importatore. Tale aspetto viene precisato di conseguenza. L’attuale capoverso 3 riguarda il 2022 e viene pertanto abrogato. Inoltre, la rubrica viene adeguata dal punto di vista redazionale.
Sezione 6: Resoconto e informazione del pubblico
Art. 36
L’attuale sezione 6, contenente soltanto l’articolo 36, viene abrogata. Questo articolo disciplinava il resoconto alle commissioni parlamentari competenti e l’informazione alla popolazione. La pubblicazione di informazioni sugli importatori e sui parchi veicoli, nonché il resoconto sul raggiungimento dei valori obiettivo, sono ora disciplinati negli articoli 13a e 13b della legge sul CO2 riveduta.
Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2
Art. 37
L’attuale sezione 7, contenente soltanto l’articolo 37, viene abrogata. Questo articolo disciplinava l’utilizzazione dei proventi della sanzione per le emissioni di CO2. In vista della legge sul CO2 riveduta non esiste più alcun fabbisogno di regolamentazione supplementare. Il principio finora sancito nel capoverso 1, in base al quale i proventi sono assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, è già disciplinato nell’articolo 37 della legge sul CO2. Una definizione dettagliata dei proventi assegnati al Fondo a livello di ordinanza non è più ritenuta necessaria. Secondo l’articolo 38 della legge sul CO2 riveduta, i costi di esecuzione sono indennizzati con i proventi della sanzione per le emissioni di CO2. Secondo le vigenti regole contabili, in futuro gli interessi di mora dovranno essere contabilizzati come proventi e le perdite su debitori e i delcredere come riduzione dei proventi. Gli interessi sugli importi da rimborsare sono calcolati come onere di esecuzione.