Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni
Sezione 1: Gestori di impianti
Art. 42 cpv. 1 e 3 lett. a
Tutti i gestori di impianti con una potenza termica totale installata pari ad almeno 10 megawatt devono ora poter partecipare volontariamente al SSQE secondo l’articolo 15 della legge sul CO2. Viene meno il presupposto dell’esercizio di una determinata attività, il capoverso 1 viene adeguato di conseguenza e il capoverso 3 lettera a viene abrogato.
Art. 46 cpv. 2
La riduzione proporzionale dell’assegnazione a titolo gratuito nel caso in cui la quantità disponibile di diritti di emissione non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste è ora regolamentata nell’articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO2. Come in passato, la somma delle quantità di diritti di emissione da assegnare calcolata anticipatamente per i periodi di assegnazione 2021–2025 e 2026– 2030 (cfr. all. 9 n. 2.3 dell’ordinanza sul CO2) non può superare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per l’assegnazione a titolo gratuito. Tale quantità corrisponde alla quantità di diritti di emissione di cui all’articolo 18 capoverso 1 legge sul CO2, dedotta la riserva per futuri partecipanti al SSQE o partecipanti in forte crescita secondo l’articolo 18 capoverso 3 della legge sul CO2. Se la somma dei diritti di emissione da assegnare calcolata anticipatamente supera la quantità disponibile di diritti di emissione, si continuerà a effettuare una riduzione lineare di tutte le assegnazioni mediante un fattore di correzione intersettoriale. Questo potrà ora essere limitato al 5 per cento, a condizione che per questo siano disponibili diritti di emissione trattenuti ai sensi dell’articolo 45 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 che non vengono assegnati a titolo gratuito. A causa della riduzione dei diritti di emissione massimi disponibili ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 (v. spiegazioni sulla modifica dell’all. 8 n. 1), il fattore di correzione intersettoriale per il 2025 viene ricalcolato.
Sezione 1a: Operatori di aeromobili
Art. 46e cpv. 3 e 4
In linea con le normative dell’UE, a partire dal 2025 l’UFAM non trattiene diritti di emissione per operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. Secondo la disposizione transitoria contenuta nell’articolo 146y, già nel 2024 tali diritti di emissione non erano più trattenuti. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 46e vengono pertanto abrogati.
Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio
Art. 52 cpv. 1 e 5
Il capoverso 1 è rielaborato dal profilo redazionale.
Il rimando menzionato nell’attuale disposizione alla direttiva 2003/87/CE dell’UE46 e la relativa nota vengono aggiornati. Come in passato, gli operatori di aeromobili che non raggiungono determinati valori limite e sono pertanto considerati emettitori di entità ridotta non sono tenuti a far verificare il loro rapporto di monitoraggio se sono soddisfatte le seguenti condizioni. L’operatore di aeromobili deve utilizzare lo strumento autorizzato dall’UE ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 e riprendere senza variazioni i dati generati da Eurocontrol47. Se l’operatore di aeromobili modifica tali dati in un secondo momento,
46 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ott. 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2024/795, GU L, 2024/795, 29.2.2024.
47 Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 lug. 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte, versione secondo GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25.