Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
il rapporto di monitoraggio dev’essere in ogni caso verificato. Tale aspetto viene precisato con la presente modifica (cpv. 5).
Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione
Art. 55 cpv. 1bis
Per il CO2 catturato e stoccato a livello permanente o legato chimicamente e quindi non emesso, non si devono consegnare diritti di emissione. Una richiesta in tal senso per il CO2 stoccato a livello permanente dal punto di vista geologico in Svizzera o legato chimicamente può essere presentata se sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 19 (lett. a). Per non dover rilasciare diritti di emissione per il CO2 chimicamente legato in prodotti, si deve impedire che possa raggiungere l’atmosfera sia durante l’uso che nell’ambito dello smaltimento del prodotto. Il sequestro geologico è possibile anche in siti di stoccaggio approvati negli Stati contraenti del SEE; nel SEE è consentito anche il legame chimico permanente in prodotti conformemente alle regole vigenti nel SSQE dell’UE (lett. b). Per il CO2 catturato e successivamente utilizzato ed emesso, permane l’obbligo di consegna per il gestore dell’impianto che ha causato le emissioni di CO2. Ciò indipendentemente dalla modalità, dal momento e dal luogo dell’utilizzo.
Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni
Art. 65 lett. g
La lettera g viene integrata, in quanto i gestori con impegno di riduzione possono ora far computare, in una determinata misura, gli attestati per il soddisfacimento dell’impegno di riduzione (v. art. 72e).
Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra
Sezione 1: Condizioni e contenuto
Art. 66 Condizioni
I gestori di impianti, che svolgono un’attività economica o di diritto pubblico possono impegnarsi verso la Confederazione a ridurre annualmente le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). A tale scopo viene restituita loro la tassa sul CO2 già versata. La produzione di calore o freddo per gli edifici abitativi e le persone private continueranno invece a non poter beneficiare di alcuna esenzione. Per le aree di diffusione, le utilizzazioni miste e i fornitori di calore, almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto deve pertanto essere riconducibile a un’attività che dà diritto all’esenzione (cpv. 1).
Il capoverso 2 definisce l’attività economica. Siamo in presenza di un’attività economica e non privata se il gestore è iscritto nel registro di commercio (lett. a) e dispone di un numero IDI (lett. b). A differenza delle attività di diritto pubblico, l’attività economica è esercitata in regime di concorrenza con altri operatori del mercato e non è assoggettata alla legge federale del 21 giugno 201948 sugli appalti pubblici (LAPub) né al concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 200149 sugli appalti pubblici (CIAP).
L’impegno di riduzione è inteso come strumento di politica climatica per l’industria e il commercio ad alta intensità di gas serra, non per il settore residenziale, laddove la tassa sul CO2 è intesa a generare risparmi. Di conseguenza la produzione di calore o di freddo per gli edifici abitativi non è considerata come attività economica e resta assoggettata all’obbligo di pagare la tassa sul CO2 (cpv. 3).
Ai sensi della legislazione sul CO2, sono considerate attività di diritto pubblico le attività svolte dall’ente pubblico e assoggettate agli appalti pubblici (LAPub o CIAP, cpv. 4). Il capoverso 5 menziona le attività di diritto pubblico per le quali è possibile un impegno di riduzione. Si tratta di attività per le quali esiste un’evidente concorrenza nei confronti di fornitori che non sono di diritto pubblico. Analogamente a