Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

quanto previsto per i produttori di teleriscaldamento o teleraffreddamento che non sono di diritto pubblico, i produttori di diritto pubblico possono assumere un impegno di riduzione, a condizione che al massimo il 40 per cento dei combustibili fossili utilizzati sia impiegato per la produzione di calore per riscaldamento o freddo per edifici abitativi (lett. e).

Art. 66a Contenuto dell’impegno di riduzione

L’entità dell’impegno di riduzione è stabilita mediante un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o mediante un obiettivo basato sui provvedimenti (cpv. 1). Come requisito minimo per l’impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, la lettera a prevede che tale obiettivo comprenda un aumento dell’efficienza pari almeno al 2,5 per cento annuo rispetto al valore iniziale, anche se l’obiettivo definito nella convenzione sugli obiettivi è inferiore. Il valore iniziale si riferisce ai due anni precedenti l’inizio della durata della convenzione. Se l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra stabilito nella convenzione sugli obiettivi è superiore al 2,5 per cento, per l’impegno di riduzione si utilizzerà il valore più elevato. Come requisito minimo per l’impegno di riduzione si considera che l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra comprende un aumento dell’efficienza pari almeno al 2,5 per cento annuo, anche se l’obiettivo definito nella convenzione sugli obiettivi dovesse risultare inferiore. Se l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra stabilito nella convenzione sugli obiettivi è superiore al 2,5 per cento, per l’impegno di riduzione si utilizzerà il valore più elevato. Il valore del 2,5 per cento è la media risultante dall’obiettivo settoriale dell’intera industria secondo l’articolo 4 LOCli. Per il conseguimento dell’obiettivo intermedio 2040 è necessaria una riduzione annua pari almeno all’1,95 per cento. Per i gestori con un impegno di riduzione delle emissioni di gas serra che, nel piano di decarbonizzazione, devono illustrare come ridurranno sensibilmente le emissioni dei gas serra entro il 2040 e che, come controprestazione per la riduzione, riceveranno il rimborso della tassa sul CO2, il valore intermedio secondo la LOCli, applicabile anche alle imprese che pagano la tassa, è troppo basso. Questo anche perché i gestori con un impegno di riduzione entro il 2030 possono conseguire una parte della riduzione con attestati esteri. Se l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 viene linearizzato, si avrà una riduzione annua del 3,32 per cento. Questo obiettivo è tendenzialmente troppo elevato per gli anni 2025–2040, poiché con lo sviluppo tecnologico si prevede che determinate misure di decarbonizzazione rilevanti saranno attuate solo dopo il 2040. L’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra non deve essere rispettato su base annua, ma per la durata della convenzione sugli obiettivi. Per l’impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti si considera come requisito minimo un’efficacia dei provvedimenti che ammonta annualmente al 2,5 per cento delle emissioni di gas serra del valore iniziale della convenzione sugli obiettivi. L’obiettivo basato sui provvedimenti non deve essere rispettato su base annua, ma per la durata della convenzione sugli obiettivi. Il valore iniziale si riferisce ai due anni precedenti l’inizio della durata della convenzione. Se la convenzione sugli obiettivi presenta un’efficacia dei provvedimenti inferiore, si applica il valore minimo. Se invece presenta un’efficacia dei provvedimenti superiore, si utilizzerà il valore effettivo. Il valore del 2,5 per cento è ricavato analogamente all’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (lett. b).

Le emissioni determinanti di gas serra comprendono non solo le emissioni di CO2 dall’utilizzo di combustibili fossili convenzionali e rifiuti di combustibili fossili, ma anche quelle derivanti da processi come le emissioni geogene di CO2 generate nell’ambito di processi o le emissioni causate dalla produzione di acciaio ed etilene. Possono far parte dell’impegno di riduzione anche le misure che catturano il CO2, lo stoccano a livello permanente nel sottosuolo o lo legano chimicamente e contribuiscono così a evitare le emissioni di CO2. Il CO2 stoccato a livello permanente dal punto di vista geologico in Svizzera o legato chimicamente deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 19. Per poter far valere come provvedimento il CO2 chimicamente legato in prodotti, si deve impedire che possa raggiungere l’atmosfera sia durante l’uso che nell’ambito dello smaltimento del prodotto. Lo stoccaggio geologico è possibile anche in siti di stoccaggio approvati in Stati contraenti del SEE (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, per un impegno di riduzione sono rilevante in una convenzione sugli obiettivi tutte le misure con una durata d’ammortamento fino a sei anni, e fino a dodici anni nel caso delle misure