Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
relative a edifici e impianti. La durata d’ammortamento si calcola secondo la direttiva dell’UFE50 sulla base della quota percentuale dei costi d’investimento utilizzata per la riduzione di CO2, dell’efficacia dei provvedimenti e del prezzo del vettore energetico, inclusa la tassa sul CO2 ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto51. Questi requisiti non valgono per le convenzioni sugli obiettivi stipulate prima del 1º gennaio 2025. Nel caso di convenzioni sugli obiettivi vigenti, le durate d’ammortamento attualmente in vigore sono mantenute fino alla scadenza (art. 146aa).
Art. 67 Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra
Quando assumono un impegno di riduzione, i gestori di impianti possono scegliere tra due diversi modelli: l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti (v. art. 66a). Un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra può essere perseguito solo dai gestori di impianti che nei due anni precedenti alla domanda hanno emesso nell’esercizio ordinario almeno 500 tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 1 lett. a) o che intendono chiedere il rimborso del supplemento di rete ai sensi dell’articolo 39 LEne (lett. b). Diversamente dal precedente obiettivo di emissione in termini assoluti, l’obiettivo di efficienza a livello di emissioni di gas serra è espresso con un valore obiettivo di efficienza relativo in percentuale. I gestori devono disporre di una convenzione sugli obiettivi valida con la Confederazione secondo la LEne, che risulti in vigore nel tool per le convenzioni sugli obiettivi e il loro monitoraggio della Confederazione (tool COM). Per poter utilizzare una convenzione sugli obiettivi esistente, il perimetro geografico deve coincidere con l’impegno di riduzione e dev’essere raggiunto il valore limite di almeno 500 tonnellate di CO2eq, tranne che per le convenzioni sugli obiettivi relative al rimborso del supplemento di rete.
Art. 68 Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti
L’attuale obiettivo basato sui provvedimenti viene mantenuto. A livello di elaborazione e di monitoraggio annuo, esso rappresenta una semplificazione rispetto all’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e può essere richiesto solo dai gestori di impianti che nei due anni precedenti alla domanda hanno emesso nell’esercizio ordinario non più di 1500 tonnellate di CO2eq all’anno. I gestori devono disporre di una convenzione sugli obiettivi valida con la Confederazione secondo la LEne, che risulti in vigore nel tool COM. Per poter utilizzare una convenzione sugli obiettivi esistenti, il perimetro geografico deve coincidere con l’impegno di riduzione e dev’essere rispettato il valore limite di massimo 1500 tonnellate di CO2eq.
Art. 68a Raggruppamento per l’impegno di riduzione
Diversi gestori di impianti possono riunirsi e assumere congiuntamente un impegno di riduzione con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o di obiettivo basato sui provvedimenti. Un tale raggruppamento di impianti è possibile anche se un’impresa giuridica gestisce impianti in diversi siti. Il raggruppamento s’impegna a ridurre congiuntamente le emissioni di gas serra e a rispettare l’impegno di riduzione. In ogni sito devono essere soddisfatte le condizioni relative anche a un impegno di riduzione individuale secondo l’articolo 66. Per esempio, ogni singolo gestore deve svolgere un’attività che legittimi all’esenzione dalla tassa e deve poter definire provvedimenti presso il proprio sito (cpv. 1).
Il perimetro geografico della convenzione sugli obiettivi deve corrispondere al perimetro dell’impegno di riduzione. Nell’ambito della domanda occorre dunque assicurarsi che nella convenzione sugli obiettivi sia indicato il potenziale individuale per ogni sito e siano definiti i provvedimenti. Un raggruppamento per un impegno di riduzione è limitato al massimo a impianti in 50 siti. Dalle esperienze dell’ultimo periodo d’impegno con dimensioni dei raggruppamenti superiori a 50 siti è emerso che diversi gestori non hanno realizzato provvedimenti propri, bensì hanno beneficiato dell’efficacia dei provvedimenti di altri singoli membri del raggruppamento. Man mano che aumenta il numero di siti, diventa sempre più difficile avere una visione chiara delle convenzioni sugli obiettivi, dei piani di decarbonizzazione e delle
50 Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giu. 2022, allegato 4: Misure speciali. Consultabile all’indirizzo: www.zvenergie.admin.ch > Aiuto.
51 Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giu. 2022, capitolo 5.4 Calcolo dell’efficienza economica; link: Aiuto (admin.ch)