Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

domande di restituzione. Inoltre, in un raggruppamento formato da più 50 siti diventa impossibile garantire la qualità dei controlli e degli audit. La qualità e l’efficacia di questo strumento possono dunque essere garantite solo fissando un limite massimo al numero di impianti che possono formare un raggruppamento (cpv. 2).

Il piano di decarbonizzazione deve includere tutti i siti dell’impegno di riduzione. Se sono stati allestiti più piani di decarbonizzazione individuali, questi possono essere riuniti ai fini della presentazione (cpv. 3).

Il raggruppamento di emissioni deve quindi designare un rappresentante che fungerà da interlocutore per l’UFAM, presenterà la domanda e il rapporto di monitoraggio e sarà il destinatario della decisione (cpv. 4).

Sezione 2: Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Art. 69

I gestori di impianti che intendono stipulare un impegno di riduzione devono presentare una domanda all’UFAM tramite il portale CORE entro il 1º settembre dell’anno precedente (cpv. 1). Per motivi di esecuzione, un impegno di riduzione inizia sempre il 1º gennaio di un anno e dura fino al 31 dicembre 2040. Per un impegno di riduzione a partire dal 2025 o dal 2026, la domanda deve essere presentata entro il 1º settembre 2025 (art. 146ab).

Il capoverso 2 stabilisce le indicazioni che la domanda deve contenere in ogni caso:

- il nome e l’indirizzo del gestore dell’impianto che presenta la domanda, a cui viene notificata la decisione e che, nel caso di raggruppamento, rappresenta gli interessi dei gestori raggruppati nell’impegno di riduzione (lett. a);

- i nomi e gli indirizzi di tutti gli impianti inclusi aderenti a un raggruppamento per un impegno di riduzione (lett. b). Gli impianti sono elencati nella decisione, affinché l’UDSC possa rimborsare la tassa sul CO2;

- informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico; per i raggruppamenti per un impegno di riduzione, per tutti gli impianti inclusi (lett. c);

- indicazioni sulle emissioni di gas serra causate nei due anni precedenti in tonnellate di CO2eq. Ritenuto che la domanda è presentata l’anno precedente, nel caso di un impegno di riduzione a partire dal 2026 si tratta delle emissioni degli anni 2023 e 2024 (lett. d);

- un’analisi del potenziale di riduzione conformemente alla direttiva dell’UFE52 (lett. e);

- i numeri EGID e IDI di tutti gli impianti inclusi nell’impegno di riduzione (lett. f e g) per l’esclusione del Programma Edifici e per l’informazione sull’attività economica;

- le casse di compensazione e tutti i numeri di conteggio AVS (lett. h) per l’esclusione dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. Se i numeri di conteggio AVS comprendono anche collaboratori di sedi non esentate dalla tassa sul CO2 o partecipanti al SSQE, occorre indicare la suddivisione delle masse salariali tra le sedi (lett. i);

- una convenzione sugli obiettivi attuale con l’obiettivo perseguito di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti (lett. j).

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la determinazione dell’impegno di riduzione (cpv. 3). Può inoltre chiedere che i gestori che utilizzano combustibili diversi da quelli fossili convenzionali (p. es. rifiuti di combustibili fossili) presentino un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51 (cpv. 4). L’UFAM ha altresì la possibilità di prorogare adeguatamente il termine per la

52 Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giu. 2022, allegato 4: Misure speciali. Consultabile all’indirizzo: www.zvenergie.admin.ch > Aiuto.