Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

fornitura delle informazioni di cui alle lettere e e j (analisi del potenziale di riduzione e convenzione sugli obiettivi, cpv. 5).

Art. 70

L’articolo sull’emissione di decisioni è abrogato, poiché tale disposizione è superflua. Dall’articolo 5 della legge del 20 dicembre 196853 sulla procedura amministrativa (PA) risulta cos’è una decisione. Dato che la domanda deve essere inoltrata all’UFAM, è altresì chiaro che l’UFAM emana tale decisione

Art. 71

L’articolo relativo al miglioramento dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione viene abrogato, dal momento che l’articolo 31 capoverso 5 della legge sul CO2 non viene mantenuto dopo il 2024.

Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione

Art. 72 Rapporto di monitoraggio

I gestori di impianti presentano annualmente all’UFE tramite il tool COM, entro il 31 maggio dell’anno successivo, il loro rapporto di monitoraggio nella forma prescritta. L’onere per l’allestimento del rapporto di monitoraggio è analogo a quello del periodo d’impegno 2013–2024 e dipende sostanzialmente dalla complessità dell’impianto. Se i gestori di impianti utilizzano le proprie convenzioni sugli obiettivi per diversi ambiti di utilizzo, beneficiano del fatto che l’onere insorgerà una volta sola (cpv. 1).

Il rapporto contiene informazioni sulle emissioni effettive di gas serra (cpv. 2 lett. a), sui provvedimenti attuati e sui loro effetti (lett. b), nonché, su tale base, sulla relativa evoluzione dell’efficienza per l’obiettivo in termini di emissioni di gas serra (lett. c). Per rendere plausibili le emissioni effettive e il rimborso della tassa sul CO2, occorre presentare l’evoluzione degli indicatori di produzione (lett. d) e una contabilità merci di tutti i combustibili utilizzati (lett. e). Eventuali scostamenti dai valori obiettivo dell’impegno di riduzione devono essere motivati ed eventuali provvedimenti correttivi descritti (lett. f). I provvedimenti per i quali sono stati rilasciati attestati o accordati aiuti finanziari secondo l’articolo 6 LOCli, nonché gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo che ricevono una sovvenzione secondo l’articolo 113e non contribuiscono al rispetto dell’impegno di riduzione e devono quindi essere indicati separatamente nel rapporto di monitoraggio come provvedimenti speciali secondo la direttiva dell’UFE54 (lett. g). Per una migliore visione d’insieme, tutti questi dati devono essere presentati in una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale e messi a confronto con i dati degli anni precedenti e con i valori obiettivo (lett. h). Nel caso dei raggruppamenti, i dati secondo le lettere a, b, d, e e g devono essere indicati singolarmente per tutti i siti nel rapporto di monitoraggio. Nei raggruppamenti di emissioni con più di 20 impianti, i dati possono essere presentati come somma.

Per le quote di biomassa dei combustibili è possibile applicare un fattore di emissione pari a zero solo se il carbonio presente nelle emissioni di CO2 generate proviene dal ciclo naturale. Il gestore con un impegno di riduzione deve dimostrare che gli è stata attribuita la quantità corrispondente di garanzie di origine nel registro GO. Su richiesta, devono essere trasmessi anche i dati dei singoli impianti (cpv. 3).

Possono essere richieste ulteriori informazioni necessarie per valutare il monitoraggio (cpv. 4).

Art. 72a Contenuto del piano di decarbonizzazione

L’impegno di riduzione di cui all’articolo 31a lettera d della legge sul CO2 deve ora comprendere la presentazione di un piano di decarbonizzazione. L’onere necessario per l’allestimento dipende sostanzialmente dalla complessità dei processi che devono essere rappresentati. Dal momento che il piano deve essere presentato entro tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione, l’onere iniziale per un impegno di riduzione può essere ripartito su più anni, alleggerendo così il gestore.

53 RS 172.021

54 Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giu. 2022, allegato 4: Misure speciali. Consultabile all’indirizzo: www.zvenergie.admin.ch > Aiuto.