Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

La scelta del metodo di allestimento del piano di decarbonizzazione è fondamentalmente libera, ma devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi di cui al capoverso 1: La lettera a stabilisce che devono essere rappresentate le emissioni dirette di gas serra secondo la definizione di cui all’articolo 2 LOCli e che devono essere obbligatoriamente contabilizzati solo i combustibili fossili. I gestori possono includere volontariamente altre fonti di emissioni dirette (carburanti) e indirette (energia elettrica o prelievo di calore), nonché le emissioni di processi a monte o a valle. La descrizione degli impianti e dei processi (lett. b) e delle emissioni ad essi assegnate costituisce la base per l’analisi e la descrizione delle soluzioni tecniche che possono consentire di evitare le emissioni di gas serra da combustibili (lett. c). I provvedimenti contenuti nel piano di decarbonizzazione devono essere ricavati dall’analisi e definiti in modo che il loro effetto cumulativo consenta il raggiungimento degli obiettivi (lett. d) e sia rispettato il percorso di abbattimento di cui alla lettera e. I provvedimenti del piano di decarbonizzazione non devono far parte della convenzione sugli obiettivi. Secondo la lettera e, l’obiettivo per il 2040 del piano di decarbonizzazione si orienta all’obiettivo di cui agli articoli 3 e 4 LOCli. In altre parole il percorso di abbattimento dev’essere concepito in modo tale che, con una riduzione lineare, le emissioni di gas serra siano pari a zero entro il 2050, fatta eccezione per le emissioni difficilmente evitabili. I gestori possono definire volontariamente obiettivi intermedi o obiettivi per il periodo successivo al 2040.

L’elenco dei provvedimenti costituisce un elemento centrale del piano di decarbonizzazione e deve includere almeno le seguenti informazioni: una descrizione precisa del provvedimento (cpv. 2 lett. a), una stima dei costi dell’attuazione (costi di pianificazione, d’investimento e d’esercizio, lett. b), la riduzione calcolata delle emissioni di gas serra o le emissioni negative calcolate in tonnellate di CO2eq e l’influsso sul consumo di energia (aumento o calo, lett. c). Dev’essere inoltre creata una tabella di marcia per l’attuazione prevista dalla messa in servizio fino al raggiungimento del pieno effetto (lett. d).

I cronoprogrammi individuali per imprese secondo l’articolo 5 della proposta di ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (ordinanza sulla protezione del clima, P-OOCli55) possono essere utilizzati come piani di decarbonizzazione, in quanto l’entità delle emissioni e la durata nel tempo sono intesi in termini più ampi rispetto ai requisiti minimi dei piani di decarbonizzazione. I gestori devono tuttavia attenersi ai requisiti specifici, in particolare per quanto riguarda il formato di fornitura dei dati. La P-OOCli prevede anche la possibilità, per i settori, di allestire cosiddetti cronoprogrammi modello. Il contenuto di un cronoprogramma modello si differenzia in alcuni punti dal cronoprogramma individuale. Per esempio viene effettuata una stima relativa dell’effetto dei provvedimenti sull’intero settore, in percentuale. A causa di queste differenze, i cronoprogrammi modello non possono essere utilizzati direttamente come piani di decarbonizzazione. I gestori di impianti che formano un raggruppamento secondo l’articolo 68a e appartengono allo stesso settore possono però rifarsi, per l’elaborazione del piano di decarbonizzazione, al cronoprogramma modello di cui all’articolo 6 P-OOCli, con particolare riguardo per la pianificazione dei provvedimenti.

Le riduzioni di emissioni per progetti al di fuori dell’impresa (compensazione o «offsetting» con progetti di riduzione esterni), gli attestati o i certificati secondo standard volontari non sono computabili ai fini degli obiettivi del piano di decarbonizzazione (cpv. 3).

Art. 72b Verifica del piano di decarbonizzazione

Per garantire la qualità del contenuto dei piani di decarbonizzazione, questi devono essere verificati da un consulente registrato, a spese del gestore. Sono abilitati i consulenti registrati dall’UFE secondo l’articolo 9 P-OOCli. L’UFE tiene un elenco pubblico dei consulenti abilitati.

Art. 72c Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione

Entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione dev’essere presentato all’UFAM un piano di decarbonizzazione. Nel caso di un impegno di riduzione a partire dal 2025, il termine è quindi il 31 dicembre 2027. L’UFAM stabilisce in quale forma dev’essere trasmesso il piano di

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