Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
sull’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o sull’obiettivo basato su provvedimenti (cpv. 1 lett. a), quando è redatta una nuova convenzione allo scadere della sua durata decennale (lett. b), quando un sito ai sensi dell’articolo 73a è escluso dall’impegno di riduzione o l’impegno di riduzione di cui all’articolo 74c cessa anticipatamente (lett. c) oppure è stata segnalata un modifica rilevante secondo l’articolo 73. Un adeguamento dell’impegno di riduzione ha effetto retroattivo all’inizio dell’anno in cui la modifica ha avuto effetto (cpv. 2).
Art. 74a
L’articolo relativo al computo degli attestati per l’adempimento dell’obiettivo di emissione viene abrogato, in quanto la norma è ora integrata nell’articolo 72e.
Art. 74b
L’articolo relativo all’adeguamento dell’impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione viene abrogato, dal momento che l’attuale articolo 31a della legge sul CO2 non viene mantenuto dopo il 2024.
Art. 74c Fine anticipata dell’impegno di riduzione
L’UFAM decide l’impegno di riduzione per il periodo fino al 31 dicembre 2040, con possibilità di fine anticipata al 31 dicembre 2030 (art. 31b della legge sul CO2). Il gestore comunica all’UFAM, entro il 31 maggio 2031, la fine anticipata dell’impegno di riduzione al 31 dicembre 2030. Se nel caso di un raggruppamento di cui all’articolo 68a l’impegno di riduzione dev’essere terminato anticipatamente a fine 2030, ciò vale anche per l’intero raggruppamento. Al momento di tale comunicazione, il monitoraggio dev’essere concluso e devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie per la decisione (cpv. 1).
La cessazione anticipata di un impegno di riduzione prima del 2030 e nel periodo 2031–2040 è possibile solo se il gestore deve partecipare nuovamente al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni (cpv. 2 lett. a) o se il gestore non utilizza più combustibili fossili a scopo energetico nell’esercizio ordinario (lett. b). Se l’impegno di riduzione dev’essere terminato anticipatamente, il gestore ne dà notifica entro il 31 maggio dell’anno successivo. La cessazione anticipata dell’impegno di riduzione può avvenire in qualsiasi momento anche senza menzione esplicita in questo articolo se i requisiti secondo l’articolo 66 non sono più soddisfatti o se, in caso di vendita degli impianti, il nuovo gestore non assume l’impegno di riduzione. Se la convenzione sugli obiettivi non viene rinnovata allo scadere della sua durata decennale e quindi non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi, o nell’arco di tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione non è stato presentato alcun piano di decarbonizzazione, anche l’impegno di riduzione viene terminato anticipatamente.
Sezione 6: Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione
Art. 76 Inadempimento dell’impegno di riduzione
L’UFAM applica le sanzioni di cui all’articolo 32 della legge sul CO2 se un gestore di impianti non rispetta il valore obiettivo nel 2030 per il periodo 2025–2030 o il valore obiettivo nel 2040 per il periodo 2031– 2040 e non adempie quindi al proprio impegno di riduzione. I due periodi sono considerati, conteggiati e, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, sanzionati separatamente (cpv. 1). Le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso sono calcolate, ai fini dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell’obiettivo basato sui provvedimenti, al termine del rispettivo periodo sulla base della mancata efficacia cumulativa dei provvedimenti che sarebbe necessaria per raggiungere l’obiettivo intermedio annuale (cpv. 2). Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione relativa alla sanzione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF, cpv. 3).
Art. 77 Garanzia della sanzione
Il mancato adempimento da parte di un gestore di impianti del proprio impegno di riduzione nel periodo 2025–2030 o 2031–2040 può essere constatato solo con un ritardo temporale. Se il raggiungimento