Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

dell’obiettivo è a rischio, l’UFAM può chiedere all’UDSC che l’importo del rimborso della tassa sul CO2 sia garantito per l’ammontare della sanzione prevista e non venga provvisoriamente corrisposto. I gestori di impianti devono continuare a presentare per tempo la domanda di restituzione all’UDSC, affinché il rimborso possa essere corrisposto non appena il rischio cessi di sussistere. La prassi esecutiva finora in vigore viene precisata nell’ordinanza.

Art. 78

L’articolo 78 può essere abrogato poiché l’obbligo di notifica è ora disciplinato nell’articolo 73.

Sezione 7: Pubblicazione di informazioni

Art. 79

Questa disposizione conferisce all’UFAM la competenza, nel rispetto del segreto di fabbricazione e del segreto d’affari, a pubblicare le informazioni pertinenti connesse all’impegno di riduzione. Esempi di tali informazioni sono i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti e, nel caso di raggruppamenti di emissioni, i nomi e gli indirizzi di tutti gli impianti, nonché i relativi numeri EGID e IDI. Per ogni impegno di riduzione vengono inoltre pubblicati gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra e gli obiettivi basati sui provvedimenti, le emissioni effettive di gas serra all’anno e la somma degli effetti dei provvedimenti computati o non computati al rispetto dell’obiettivo. Vengono altresì pubblicati gli elementi centrali del piano di decarbonizzazione, come il percorso di abbattimento con il punto di partenza e il valore obiettivo entro il 2040, la descrizione del tipo e dell’effetto dei provvedimenti previsti e attuati e la relativa stima dei costi. Sono pubblicati anche il numero di attestati nazionali e internazionali che il gestore si fa computare a copertura della lacuna relativa all’obiettivo per adempiere al suo impegno di riduzione, o la sanzione. Infine, viene pubblicata la ragione sociale della ditta del consulente energetico che sostiene il gestore di impianti nell’assunzione dell’impegno di riduzione e nel monitoraggio annuale.

Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili

Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 di carburanti fossili

Art. 87 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

Con la norma di cui al capoverso 1, a partire dal 2025 saranno soggette all’obbligo di compensazione solo le persone che immettono in commercio carburanti che emettono più di 10 000 tonnellate di CO2 all’anno (art. 86 cpv. 1). Le altre disposizioni rimangono invariate, con l’unica differenza che adesso le emissioni sono fissate a 10 000 tonnellate di CO2 anziché 1000 tonnellate di CO2 (cpv. 2).

Art. 88 cpv. 4

Il capoverso 4 specifica che la sede del rappresentante autorizzato al capoverso 3 vale come domicilio unico di notifica delle decisioni. In tal modo, in futuro, i membri del raggruppamento di compensazione non riceveranno più alcuna decisione ad hoc in merito alla loro partecipazione al raggruppamento.

Art. 89 cpv. 2 e 3

La revisione della legge sul CO2 stabilisce all’articolo 3 un obiettivo di riduzione per il 2030. In considerazione dell’aumento massimo a titolo di compensazione di 5 centesimi al litro (art. 28c cpv. 3 della legge sul CO2), della riduzione delle emissioni perseguita e delle differenze di costo tra i progetti in Svizzera e all’estero, l’ordinanza prevede una lieve riduzione dell’aliquota di compensazione minima nazionale dal 15 per cento fino al 2024 al 12 per cento a partire dal 2025 (cpv. 2). Da un lato si mantiene così una domanda sufficientemente elevata per i progetti esistenti e per un numero limitato di nuovi progetti e si tiene conto anche del potenziale ridotto per progetti supplementari in Svizzera a causa dei provvedimenti adottati nell’ambito di altri strumenti della politica climatica. Dall’altro viene aumentata l’efficacia dello strumento di compensazione. Poiché le riduzioni in Svizzera sono oggi notevolmente più costose rispetto all’estero, l’obiettivo di riduzione può così beneficiare di un importante contributo da parte dello strumento di compensazione.