Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del
vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva
Gli attuali articoli transitori 146v e 146w, applicabili fino al 2024, saranno ripresi nell’articolo 72f.
Le emissioni supplementari di gas serra causate da un gestore di impianti bicombustibili a seguito di un cambiamento del combustibile raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) oppure ordinato dal Consiglio federale non sono considerate come emissioni del gestore ai fini dell’adempimento dell’impegno di riduzione (cpv. 1, lett. a). Ciò vale anche per emissioni supplementari di gas serra causate da un gestore di impianti di cogenerazione a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 202357 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (OREI) (lett. b).
Ogni anno entro il 31 maggio dell’anno successivo deve essere presentata all’UFAM una domanda di non considerazione delle emissioni di gas serra (cpv. 2). In tale domanda devono essere indicati il tipo e la quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento dello stesso, del vettore energetico sostituito nonché il tipo e la quantità del vettore energetico ulteriormente impiegato per la produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva (cpv. 3 lett. a). Devono essere indicate le emissioni supplementari da ciò causate in tonnellate di CO2eq (lett. b) e la durata del cambiamento di vettore energetico o della produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva (lett. c).
Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell’impegno di riduzione
Art. 73 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
Tutte le modifiche che possono incidere sull’impegno di riduzione (lett. a), come per esempio modifiche degli impianti o della produzione, ma anche errori scoperti dal gestore stesso, devono essere notificate senza indugio. In particolare, il gestore di impianti deve notificare senza indugio un aumento delle emissioni di gas serra che potrebbe comportare una partecipazione al SSQE (lett. b), un cambiamento del gestore o una vendita degli impianti (lett. c), modifiche riguardanti le casse di compensazione o i numeri di conteggio AVS (lett. d) e la modifica delle persone di contatto (lett. e).
Art. 73a Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento
L’impegno di riduzione del raggruppamento di emissioni dura sino alla fine del 2040. Un’esclusione anticipata di un singolo sito dal raggruppamento è possibile solo se il sito è stato venduto e il nuovo gestore non intende proseguire l’impegno di riduzione (lett. a), se un gestore di impianti deve partecipare nuovamente al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni (lett. b), se un gestore nell’ubicazione non utilizza più combustibili fossili a scopo energetico nell’esercizio ordinario (lett. c) o non soddisfa più le condizioni per un impegno di riduzione, per esempio perché il gestore modifica l’attività nel sito (lett. d). Se al termine della durata decennale della convenzione sugli obiettivi per un sito non ne viene impostata una nuova, il gestore viene escluso dal raggruppamento. L’impegno di riduzione resta valido per gli altri gestori presenti nel raggruppamento, anche nel caso in cui un gestore non presenti entro tre anni alcun piano di decarbonizzazione per il proprio sito (lett. e).
Se l’impegno di riduzione dev’essere terminato anticipatamente a fine 2030 (art. 74c cpv. 1), ciò vale anche per l’intero raggruppamento. I gestori di impianti i cui siti facevano parte di un raggruppamento e sono stati esclusi dall’impegno di riduzione secondo il capoverso 1 saranno soggetti alla tassa sul CO2 e non potranno più assumere alcun impegno di riduzione per tali siti fino al 2040 (cpv. 2).
Art. 74 Adeguamento dell’impegno di riduzione
La verifica e l’eventuale adeguamento dell’impegno di riduzione avvengono a cura dell’UFAM. In particolare nei casi seguenti è in genere opportuno procedere a un adeguamento: quando un adeguamento dei valori obiettivo nella convenzione sugli obiettivi secondo la LEne produce effetti
57 RS 734.722