Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

decarbonizzazione. Il piano completo deve poter essere trasmesso in formato PDF. L’UFAM mette inoltre a disposizione un modulo per determinati dati di base del piano di decarbonizzazione che vengono inseriti nel CORE, come per esempio il punto di partenza, l’obiettivo per il 2040, i provvedimenti previsti, il loro momento di attuazione e l’efficacia stimata (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che l’aggiornamento del piano di decarbonizzazione dev’essere presentato ogni tre anni entro il 31 dicembre. Se la prima versione del piano di decarbonizzazione è presentata per esempio nel 2026, l’aggiornamento dev’essere effettuato entro il 31 dicembre 2029. Nell’ambito dell’aggiornamento si dovrebbero valutare in particolare l’evoluzione delle emissioni effettive e l’efficacia dei provvedimenti adottati in riferimento all’obiettivo. Qualora emerga una lacuna tra il percorso di riduzione e le emissioni effettive di gas serra, sarà opportuno fornire una motivazione ed effettuare una nuova valutazione dei provvedimenti o del potenziale di riduzione.

Analogamente alla fornitura della prima versione del piano di decarbonizzazione, anche l’aggiornamento dev’essere presentato in formato PDF e, in aggiunta, con il formulario dell’UFAM in modo da poter inserire i dati pertinenti nel CORE (cpv. 3).

Sezione 4: Adempimento dell’impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni di emissioni

Per i gestori con un impegno di riduzione, i provvedimenti per i quali sono stati rilasciati attestati o è concesso un aiuto finanziario, per esempio per tecnologie e processi innovativi secondo l’articolo 6 LOCli o per impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo secondo l’articolo 113e, non contribuiscono al rispetto dell’impegno di riduzione. Il gestore ne indica pertanto l’effetto come provvedimenti speciali secondo la direttiva dell’UFE56. Per quanto riguarda l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, l’effetto dei provvedimenti speciali non viene computato al fine di esaminare il rispetto dell’impegno di riduzione e le emissioni ridotte sono sommate alle emissioni effettivamente causate. Nell’obiettivo basato sui provvedimenti, i provvedimenti speciali non possono essere inclusi nell’elenco di provvedimenti. Se sono rilasciati attestati, il computo delle emissioni così rilevate avviene in base al numero di attestati rilasciati per impianto, notificato all’UFAM secondo l’articolo 9 capoverso 7, come emissioni supplementari (lett. a). Altrimenti si utilizzano le informazioni contenute nel rapporto di monitoraggio secondo l’articolo 72 capoverso 2 lettera g (lett. b).

Art. 72e Computo di attestati al’adempimento dell’impegno di riduzione nel 2030

L’impegno di riduzione si ritiene adempiuto se è stato raggiunto l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato su provvedimenti. Per valutare l’adempimento dell’impegno di riduzione si considera non il singolo anno, bensì i periodi 2025–2030 e 2031–2040. Se un gestore non ha raggiunto l’obiettivo definito di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato su provvedimenti per il periodo 2025–2030, per adempiere al suo impegno di riduzione può farsi computare attestati nazionali o internazionali a copertura della lacuna relativa all’obiettivo. In tal caso l’entità non deve superare il 2,5 per cento delle emissioni effettive di gas serra del periodo 2025–2030 (cpv. 1). Il valore del 2,5 per cento è ricavato dal valore minimo dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell’obiettivo basato su provvedimenti. Se entro il 2030 viene conseguito il 75 per cento circa dell’efficacia teorica dei provvedimenti, in genere il gestore dovrebbe essere in grado di soddisfare il proprio impegno di riduzione con il rilascio di attestati in misura pari al 2,5 per cento.

La quantità ammessa di attestati computabili viene ridotta se il gestore, per esempio a causa di un impegno di riduzione ridotto dopo il 2025 e della chiusura di un’azienda prima del 2030, è esentato dalla tassa sul CO2 solo in via temporanea (cpv. 2). Per il periodo 2031–2040 non è prevista alcuna possibilità di computo degli attestati.

56 Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giu. 2022, allegato 4: Misure speciali. Consultabile all’indirizzo: www.zvenergie.admin.ch > Aiuto.