Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

svizzero in quanto l’approvvigionamento di carburante è soggetto alla sovranità francese e quindi alle disposizioni dell’UE.

Art. 92b Durata di utilizzo della garanzia di origine

In relazione all’obbligo di miscelazione di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basse emissioni, il termine per l’utilizzo di una garanzia di origine valida dev’essere prorogato di un numero di mesi ancora da definire, in deroga al termine disciplinato nell’articolo 2 capoverso 2 P-OGOCC. Secondo tale ordinanza, una garanzia di origine può essere impiegata negli strumenti della politica climatica per 18 mesi. L’attuazione concreta di questa disposizione dipende dai negoziati con l’UE in merito al recepimento dell’obbligo di miscelazione, la cui definizione avverrà solo dopo la prima consultazione degli uffici.

Capitolo 7a: Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili

Sezione 1: Principio

Art. 92c

A partire dal 1° gennaio 2025 sarà disponibile il nuovo registro GO, che servirà per l’esecuzione degli strumenti di politica climatica ed energetica. Se la prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili è computata alla realizzazione di tutti gli strumenti di politica climatica ed energetica e tale computo è documentato attraverso il registro GO, si esclude con sicurezza il rischio di doppi conteggi. Per questo motivo, tale disposizione di principio vincola i soggetti obbligati in base a tutti gli strumenti della legge sul CO2 (p. es. SSQE per impianti fissi, SSQE per aviazione, impegno di riduzione, obbligo di miscelazione per l’aviazione, obbligo di compensazione, prescrizioni sulle emissioni di CO2 per veicoli nuovi) a documentare il computo di combustibili e carburanti rinnovabili tramite il registro GO. La regolamentazione dei dettagli sarà specifica per ogni strumento. Dal momento che, oltre ai carburanti rinnovabili per l’aviazione, nell’obbligo di miscelazione previsto per la navigazione aerea possono essere computati anche carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, anche questi devono essere documentati nel registro GO. I carburanti rinnovabili per l’aviazione sono inclusi nell’espressione «carburanti rinnovabili» (cpv. 1).

Un proprietario di GO può assegnare la GO a uno strumento. Ciò avviene tramite una transazione nel registro GO. Poiché i consumatori finali non hanno alcun conto nel registro GO, l’attribuzione delle rispettive garanzie di origine deve essere effettuata dal loro fornitore (cpv. 2).

Sezione 2: Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92d Domanda di rilascio di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall’estero e

trasportato in condotta

I gestori di impianti nel SSQE o i gestori con un impegno di riduzione possono ora conteggiare in sede di monitoraggio con un fattore di emissione pari a zero il gas rinnovabile prodotto all’estero e trasportato in condotta, anche se a causa delle condizioni della pressione presente nella rete il gas non arriva in Svizzera e fisicamente viene utilizzato gas naturale (importazione virtuale).

Il presupposto per poter computare le importazioni virtuali è che sia possibile escludere doppi conteggi a livello internazionale. Occorre evitare che le riduzioni di emissioni conseguite nel Paese d’origine attraverso il biogas siano fatte valere sia in tale Paese sia in Svizzera. A tal fine il Paese d’origine deve autorizzare il trasferimento delle riduzioni e risommarle alle proprie emissioni ai fini del raggiungimento del proprio obiettivo internazionale. Solo in questo modo la Svizzera potrà computare al proprio obiettivo stabilito in virtù dell’Accordo di Parigi anche le riduzioni di emissioni che sono state trasferite. L’importatore di gas naturale presenta domanda d’idoneità e di rilascio di attestati internazionali sia all’UFAM che nel Paese d’origine (cpv. 1).

L’UFAM prescrive forma e contenuto di tale rapporto (cpv. 2). Le esigenze ecologiche previste dal nuovo articolo 35d LPAmb sono considerate soddisfatte se il rapporto d’esame consente di attestare che il gas