Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente al 25 per cento per il 2025, al 30 per cento per il 2026, al 35 per cento per il 2027, al 40 per cento per il 2028, al 45 per cento per il 2029 e al 50 per cento per il 2030 (cpv. 3).

Art. 90 cpv. 1

Gli attestati internazionali richiesti in virtù dell’importazione di gas rinnovabile trasportato in condotta non possono essere utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione. Il capoverso 1 viene integrato con questa norma. Questo tipo di attestati internazionali ha soprattutto il compito di evitare un doppio conteggio internazionale delle riduzioni ottenute di gas rinnovabile per gli obiettivi stabiliti secondo l’Accordo di Parigi. Tali attestati sono riportati nel Registro dello scambio di quote di emissioni come unità separata e possono essere utilizzati solo per scopi diversi, per esempio per il computo della prestazione di riduzione del gas rinnovabile prodotto all’estero e trasportato in condotta da parte di imprese nel SSQE o con impegno di riduzione.

Art. 91 cpv. 2

La legge sul CO2 prevede per il 2030 una riduzione del 50 per cento. Le riduzioni necessarie in Svizzera a tal fine devono essere realizzate nel 2030 (single year target). Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 (almeno 12 %) saranno quindi computati esclusivamente gli attestati nazionali rilasciati nel 2030 (cpv. 2). Gli attestati internazionali utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione nel 2030 possono essere stati rilasciati in altri anni.

Art. 92 cpv. 4

Il capoverso 4 è modificato per consentire il rilascio di attestati nazionali e internazionali in caso di mancato rispetto dell’obbligo di compensazione. Ciò è necessario in considerazione della quantità potenzialmente ridotta di attestati internazionali.

Sezione 2: Messa a diposizione e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 92a Campo d’applicazione territoriale

Secondo l’articolo 28f della legge sul CO2, gli obblighi dei fornitori di carburanti per l’aviazione, dei gestori di aerodromi e degli operatori di aeromobili di mettere a disposizione e di miscelare carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili si orientano alle disposizioni dell’UE per un traffico aereo sostenibile, nella misura in cui il loro previsto recepimento attraverso l’Accordo bilaterale sul trasporto aereo Svizzera–UE ne consenta l’applicazione diretta. Un tale modo di procedere è stato deciso dal Parlamento nell’ambito delle sue consultazioni. Si tratta nella fattispecie del recepimento del regolamento (UE) 2023/2405 (il cosiddetto regolamento ReFuelEU Aviation), che disciplina l’impiego di carburanti rinnovabili per l’aviazione a livello globale in tutta l’UE. Un recepimento diretto da parte della Svizzera consente un’armonizzazione tempestiva, che riveste importanza per gli operatori di aeromobili interessati, gli aeroporti e i produttori di carburanti rinnovabili per l’aviazione ai fini della certezza del diritto e della pianificazione. Nel contempo, gli operatori di mercato interessati in Svizzera non sono esposti a distorsioni di mercato o ai costi causati dalle differenze di regolamentazione («Swiss Finish») e l’esecuzione risulta complessivamente agevolata. Si creano così chiare condizioni quadro per il periodo oltre il 2030, con l’obiettivo di portare la quota dei carburanti rinnovabili al 70 per cento entro il 2050.

La normativa UE e la legge sul CO2 disciplinano quindi in modo completo gli obblighi di messa a disposizione e di miscelazione, ad eccezione del campo d’applicazione. Secondo l’articolo 28f capoverso 2 della legge sul CO2, il Consiglio federale stabilisce in quali aerodromi si applicano questi obblighi. A tal fine si rifà alle disposizioni dell’UE, in base alle quali gli aeroporti in cui il traffico passeggeri è superiore a 800 000 passeggeri o il traffico merci è superiore a 100 000 tonnellate all’anno rientrano nel campo d’applicazione del regolamento ReFuelEU Aviation. L’ordinanza sul CO2 precisa all’articolo 38 quali aeroporti svizzeri soddisfano questi criteri, vale a dire i due aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo. In tale contesto, l’aeroporto di Basilea-Mulhouse non è considerato un aeroporto