Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Sezione 4: Distribuzione all’economia

Art. 124 Quota di proventi spettante all’economia

All’economia continuano a essere ridistribuiti, in proporzione dei mezzi versati, i proventi della tassa sul CO2 che non hanno una destinazione vincolata. Poiché la ridistribuzione avviene nel corso dello stesso anno, la quota annua spettante all’economia si basa su una stima del prodotto annuo della tassa sul CO2 nell’anno di riscossione. La differenza tra il prodotto della tassa stimato e quello effettivo è compensata due anni dopo (cpv. 1 lett. a). La quota spettante all’economia comprende in proporzione anche la tassa sul CO2 restituita, di cui l’UFAM può ordinare la restituzione secondo l’articolo 98d agli impianti ICFC che non abbiano investito in misura sufficiente. La ridistribuzione di questi mezzi avviene dopo due anni (cpv. 1 lett. b).

Conformemente alla legislazione in vigore sino a fine 2024, i mezzi rimasti inutilizzati dal Programma Edifici venivano ridistribuiti agli operatori economici nello stesso anno e compensati dopo due anni tra la ridistribuzione alla popolazione e agli operatori economici. La compensazione per gli anni 2023 e 2024 è disciplinata nelle disposizioni transitorie (v. art. 146ae). Ora la quota spettante all’economia dei mezzi eccedenti l’ammontare massimo di 150 milioni di franchi a destinazione vincolata e non utilizzati viene ridistribuita dopo due anni (cpv. 1 lett. c).

Anche i mezzi compresi nei 150 milioni, che non è stato possibile impiegare con destinazione vincolata, sono ridistribuiti in proporzione all’economia (cpv. 1 lett. d). Ciò avviene ogni cinque anni in misura corrispondente ai mezzi inutilizzati fino a due anni prima (cpv. 2).

Art. 124a Esclusione ed esclusione parziale

I gestori con impegno di riduzione non ricevono alcuna quota dei proventi della tassa sul CO2 (art. 36 cpv. 4 legge sul CO2). Per escludere questi gestori di impianti dalla ridistribuzione, le casse di compensazione si basano sui numeri di conteggio AVS.

Il capoverso 1 disciplina l’esclusione parziale per i gestori che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti ubicati in diversi siti. Se il numero di conteggio AVS comprende salari di lavoratori che lavorano in un’unità aziendale non esclusa, il gestore di impianti può chiedere la ridistribuzione parziale della tassa sul CO2 e deve comunicare alla cassa di compensazione, entro un determinato termine, la massa salariale rilevante in relazione all’esclusione parziale (cpv. 2). Se il termine non viene rispettato, l’intera massa salariale è esclusa dalla ridistribuzione (cpv. 3). Un gestore di impianti che non è più esentato dalla tassa sul CO2 ha nuovamente diritto alla ridistribuzione della tassa a partire dall’anno successivo a quello dell’esenzione (cpv. 4). In questo caso la ridistribuzione è a cura dell’UFAM. Il capoverso 5 definisce le informazioni che il gestore deve fornire entro il termine di 3 mesi. Se questo termine non viene rispettato, il gestore non riceve alcuna ridistribuzione (cpv. 6).

Art. 125 cpv. 1 e 3

Il capoverso 1 viene modificato perché, conformemente alla legislazione rimasta in vigore sino a fine 2024, i mezzi rimasti inutilizzati dal Programma Edifici venivano ridistribuiti agli operatori economici nello stesso anno e compensati dopo due anni tra la ridistribuzione alla popolazione e agli operatori economici (v. commenti all’art. 119).

Ora, secondo l’articolo 36 capoverso 3 della legge sul CO2, la quota dell’economia non viene più ridistribuita conformemente al salario determinante ai fini dell’AVS, bensì basandosi sul salario sul quale i datori di lavoro versano all’assicurazione contro la disoccupazione i contributi ai sensi dell’articolo 3 della legge del 25 giugno 198266 sull’assicurazione contro la disoccupazione. Al capoverso 3 viene aggiunto il rimando al corrispondente articolo della legge.

66 RS 837.0