Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Capitolo 9a: Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta dei diritti di emissione per impianti

Sezione 1: Aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento

Art. 127a Provvedimenti meritevoli di promozione volti a prevenire i danni

Vengono erogati aiuti finanziari volti a sostenere provvedimenti che contribuiscono a prevenire danni a persone e a cose di notevole valore, come per esempio edifici, infrastrutture, oggetti di grande importanza economica, natura e paesaggio, che possono essere provocati dall’aumento delle concentrazioni di gas serra (provvedimenti di adeguamento) e che non possono essere già promossi in virtù di vigenti atti normativi speciali al di fuori della legge sul CO2, ad esempio i provvedimenti nell’ambito di accordi programmatici con i Cantoni. Sono meritevoli di promozione la pianificazione, lo sviluppo o l’attuazione di provvedimenti di adeguamento. Anche i lavori preparatori come l’analisi dei rischi climatici, l’analisi dell’esposizione, lo sviluppo di strategie di adattamento e piani di provvedimenti come pure l’elaborazione di linee guida contribuiscono a prevenire i danni nel lungo termine e possono essere oggetto di promozione. I provvedimenti di adattamento devono contribuire agli obiettivi della strategia del Consiglio federale di adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera67. Si tratta, in particolare, di ridurre al minimo i rischi dei cambiamenti climatici e di proteggere la popolazione, i beni materiali e le basi naturali della vita, nonché di aumentare la capacità di adattamento della società, dell’economia e dell’ambiente a tali cambiamenti. Inoltre, i provvedimenti di adattamento devono rispettare i principi della strategia di adattamento, nell’ambito della quale sono prioritari, tra l’altro, la sostenibilità, l’azione comune di Confederazione, Cantoni, Comuni e privati, la compatibilità degli adattamenti con la protezione del clima (quindi la riduzione delle emissioni) e la considerazione delle conoscenze scientifiche (cpv. 1). Lo strumento di promozione verte in particolare sull’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e sulla protezione contro tali effetti. I provvedimenti di adattamento possono però avere anche effetti secondari positivi su altri comparti ambientali (p. es. la biodiversità).

Tali danni sono in particolare danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore, danni alle persone e alle cose a seguito dello scioglimento del permafrost e dei ghiacciai, danni alle persone e alle cose causati da inondazioni più frequenti e intense e dall’aumento del ruscellamento superficiale, danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati, danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie (cpv. 2). S’intende promuovere, per esempio, la progettazione di spazi liberi aperti e verdi naturali e adeguati al clima per ridurre le isole di calore urbane o piani di misure contro la canicola per proteggere la popolazione in caso di ondate di calore, l’impiego di materiali edili idonei al clima, piani per la gestione dell’aumento del deflusso solido di fondo, la creazione di superfici multifunzionali di ritenzione organizzate in maniera naturale, la pianificazione e l’attuazione di città spugna, i piani decentralizzati seminaturali di gestione delle acque pluviali e la protezione degli oggetti contro il crescente ruscellamento superficiale, l’impiego di colture agricole resistenti alla siccità, forme di coltivazione resistenti ai cambiamenti climatici di boschi ricchi di specie e strutture o la posa di piscine di acqua fredda nei fiumi nonché l’ombreggiamento delle rive con specie arbustive e arboree adatte al clima (lett. a–e).

L’esecuzione di questo strumento di promozione compete all’UFAM, al quale devono essere presentate le domande (cpv. 3). L’UFAM preciserà la procedura e l’ordine di priorità secondo l’articolo 13 LSu. È previsto che le domande di aiuti finanziari possano essere presentate direttamente o nell’ambito di bandi di concorso tematici. Gli aiuti finanziari sono rivolti per esempio a Cantoni, Comuni, regioni,

67 Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera – Prima parte della strategia del Consiglio federale del 2 mar. 2012. Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera - Piano d’azione 2014–2019. Seconda parte della strategia di Consiglio federale del 9 apr. 2014. Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera: Piano d’azione 2020–2025. Terza parte della strategia di Consiglio federale del 19 ago. 2020.