Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

organizzazioni, imprese o associazioni che intendono pianificare, sviluppare o attuare un provvedimento di adattamento.

Con i piani finanziari si intende sostenere, da un lato, l’attuazione diffusa di provvedimenti di adattamento già verificati altrove con successo. L’UFAM pubblica esempi di provvedimenti di adattamento meritevoli di promozione e mette a disposizione i moduli per la presentazione delle domande. La scadenza prevista per le domande dirette è il 31 marzo, ma è contemplata anche una deroga per il 2025 (scadenza: 31 agosto 2025). Le domande devono inoltre contenere una prova indicante in che modo il provvedimento di adattamento contribuisce a ridurre i rischi del cambiamento climatico, prevenire i danni dovuti al cambiamento climatico o migliorare la capacità di adattamento. In particolare occorre mettere in evidenza come fornire la prova dell’efficacia mediante indicatori dopo il completamento del provvedimento. Le domande potranno essere esaminate solo se sono disponibili tutte le autorizzazioni per un progetto. La domanda deve includere anche un preventivo o un piano di finanziamento, un prospetto dettagliato dei costi computabili del provvedimento, l’indicazione dei contributi ed eventuali crediti garantiti dai Cantoni e da terzi nonché il contributo atteso dalla Confederazione.

L’UFAM è competente per la valutazione delle domande e si avvale degli altri servizi federali interessati dal tema della domanda. Nel caso in cui le domande presentate o che si prevede saranno presentate dovessero superare i mezzi disponibili, sarà definito un ordine di priorità. È tuttavia prevista la possibilità di ripresentare nell’anno successivo le domande che non avessero ricevuto aiuti finanziari a causa delle risorse finanziarie limitate.

Dall’altro lato, con gli aiuti finanziari si vogliono incentivare soluzioni innovative o progetti combinati integrali di considerevole entità, con diversi provvedimenti di adattamento che contribuiscono a ridurre i rischi del cambiamento climatico in Svizzera. L’UFAM intende indire bandi di concorso tematici relativi a priorità di promozione. Il bando di concorso stabilisce le condizioni e i criteri di selezione. Per la valutazione delle domande ricevute e la definizione delle priorità di promozione l’UFAM si avvarrà anche in questo caso di altri servizi federali. Le domande sono valutate sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel bando di concorso. Vengono sostenuti i progetti che soddisfano al meglio i criteri di selezione. Il numero dei provvedimenti sovvenzionati dipende dalla qualità delle domande ricevute, dai relativi costi previsti e dai mezzi finanziari a disposizione.

Nel caso di progetti sovvenzionati, una gestione, un coordinamento e una condotta mirati sono imprescindibili per garantire efficienza e uniformità. A tale scopo, l’UFAM dispone di un’organizzazione adeguata. Per la gestione strategica, l’UFAM crea una commissione di programma interna. Il coinvolgimento di altri servizi federali per la valutazione delle domande e per l’elaborazione di bandi di concorso specifici per le priorità di promozione avviene nel quadro del Comitato interdipartimentale Clima.

Art. 127b Ammontare degli aiuti finanziari

L’ammontare dell’aiuto finanziario, che è al massimo pari al 50 per cento dei costi computabili, è fissato in particolare in base ai benefici e all’impatto del provvedimento. I provvedimenti con un beneficio maggiore usufruiscono di aiuti finanziari superiori rispetto a quelli che presentano un beneficio ridotto. Sono considerati costi computabili i costi proporzionati e necessari per l’attuazione economica e opportuna del provvedimento, tra cui per esempio i costi di pianificazione, di sviluppo, d’investimento di componenti o i costi d’installazione (lett. a). Sono computabili solamente i costi aggiuntivi causati dal provvedimento di adattamento. Eventuali spese supplementari trattate nel medesimo progetto non possono essere imputate (lett. b). Se per un progetto è prevista la possibilità di richiedere altri sussidi federali, la totalità dei mezzi concessi dalla Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Se un richiedente riceve aiuti finanziari da diverse fonti statali, sussiste l’obbligo di coordinamento. Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LSu, il coordinamento delle prestazioni incombe di regola all’autorità che dovrà presumibilmente concedere la somma più cospicua. In questi casi l’UFAM può mettersi in contatto con le autorità interessate.