Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di
emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili
L’allegato 15 viene integrato. In esso è descritto il calcolo della quantità massima disponibile di diritti di emissione e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili fino al 2030.
Al numero 1.2.3 è aggiunto il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili («Cap per la navigazione aerea», di seguito denominato «Cap») per gli anni 2026 e 2027 (Cap2026 e Cap2027). Il calcolo, incluso il fattore di riduzione lineare applicabile del 4,3 per cento (in riferimento al Cap2020), rimane invariato rispetto agli anni 2024 e 2025.
Al numero 1.2.4 è specificato come calcolare il Cap negli anni dal 2028 al 2030. In sintonia con le regole definite nel SSQE dell’UE, a partire dal 2028 si applica il fattore di riduzione lineare del 4,4 per cento. Il Cap è calcolato sulla base del limite massimo delle emissioni per il 2027 e del fattore di riduzione annuale del 4,4 per cento rispetto al 2020.
Secondo l’articolo 19a capoverso 4 della legge sul CO2, a partire dal 2026 i diritti di emissione per gli operatori di aeromobili non saranno più assegnati a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per l’impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni. I cosiddetti «diritti di emissione SAF» non sono ancora introdotti per il 2025, poiché l’attuazione richiede ulteriori lavori preliminari. L’introduzione di questo strumento sarà presa in esame a partire dal 2026.
Allegato 16 Requisiti relativi al piano di monitoraggio
L’allegato 16 numero 2 definisce i requisiti relativi al piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili. In sintonia con le regole definite nel SSQE dell’UE, a partire dal 2025 gli operatori di aeromobili dovranno riportare gli ulteriori effetti climalteranti nell’ambito del proprio obbligo di rendicontazione (art. 20 cpv. 2 legge sul CO2). Tale obbligo riguarda tutti i voli che decollano o atterrano in Svizzera. Nel piano di monitoraggio devono ora essere descritte le modalità di rilevamento degli ulteriori effetti climalteranti al fine di rappresentare l’impatto climatico. Il metodo per la determinazione degli ulteriori effetti climatici si basa sulle prescrizioni del SSQE dell’UE. A tal fine è modificata la numerazione dell’attuale numero 2.1.
Nel traffico aereo hanno un effetto sul clima le emissioni di CO2, ma non solo. Ulteriori effetti climatici possono derivare dall’emissione di ossidi di azoto (NOx), particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo, oltre all’azione del vapore acqueo, inclusa la formazione di scie di condensazione. Per garantire che siano rilevati anche questi ulteriori effetti climatici, sono aggiunte la lettera b al numero 2.1 e la lettera g al numero 2.2. La metodologia è retta dalle disposizioni dell’UE, che saranno disponibili in dettaglio solamente a fine agosto 2024. A questo scopo sarà possibile apportare precisazioni all’ordinanza dopo la procedura di consultazione.
Con l’introduzione dell’obbligo di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni e rinnovabili (art. 28f legge sul CO2) si può presupporre che anche per i voli che rientrano nel campo d’applicazione del SSQE aumenterà l’impiego di tali carburanti. Il piano di monitoraggio deve assicurare che la quantità di carburanti a basso tenore di emissioni e rinnovabili possa essere determinata con la massima precisione possibile per i voli che rientrano nel SSQE. Per questo motivo al numero 2.2 è aggiunta la lettera f. L’operatore di aeromobili deve descrivere nel piano di monitoraggio in che modo, in caso di impiego di carburanti per aviazione a basso tenore di emissioni e rinnovabili e in particolare di miscele di carburanti, intende determinare la quota di carburanti a basso tenore di emissioni e rinnovabili. I metodi a tal fine ammessi sono gli stessi previsti nel SSQE dell’UE.
Una miscela di carburanti è un carburante contenente sia carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni sia carburanti fossili. Nel caso di una miscela di carburanti, gli operatori di aeromobili possono dichiarare la percentuale rinnovabile o a basso tenore di emissioni con una quota fossile del 100 per cento oppure possono determinare la quota secondo il metodo scelto.
Il numero 3 stabilisce il calcolo delle emissioni di CO2 dei voli interessati. Nel SSQE i carburanti rinnovabili possono essere computati con un fattore di emissione pari a zero tonnellate di CO2 per tonnellata di carburante, se tali carburanti soddisfano determinati requisiti. Per carburanti rinnovabili nel SSQE si intendono carburanti ottenuti da biomassa (come in passato) o utilizzando altre fonti