Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
energetiche rinnovabili (adesso). Al numero 3.3 potrebbero in futuro essere indicati altri carburanti, sempre che siano computabili con un fattore di emissione pari a zero anche nel SSQE dell’UE.
Per armonizzare la terminologia, al numero 3.3 lettera a si precisa l’espressione «combustibili da biomassa», che diventa ora «combustibili rinnovabili da biomassa». La quota biogena rinnovabile può tuttora essere valutata con un fattore di emissione pari a zero tonnellate di CO2 se il combustibile soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001/CE84 modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva sull’energia da fonti rinnovabili, RED III).
Al numero 3.3 lettera b è aggiunto che il fattore di emissione dei combustibili sintetici rinnovabili è pari a zero. Il combustibile sintetico rinnovabile deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 29a della direttiva RED III.
Aggiungendo il numero 3.4 si assicura che si tiene correttamente conto dei combustibili con un fattore di emissione pari a zero nella determinazione del fattore di emissione di una miscela di carburanti.
Allegato 17 Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
Al numero 1.1 lettere g e h è stabilito che occorre provare le quote di biomassa dei vettori energetici e dei materiali che sono attuati nei processi, Con la norma di cui alla lettera g si assicura che al gestore di impianti nel SSQE viene assegnata la quantità corrispondente di garanzie di origine nel registro GO (v. commenti relativi al cap. 7a). In aggiunta, con la lettera h viene definita la pratica attuale per le sostanze che non sono gestite nel registro GO, secondo cui è possibile applicare un fattore di emissione pari a zero per il calcolo dell’obbligo di pagare la tassa di cui all’articolo 55 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 solo se è dimostrato che il carbonio presente nelle emissioni di CO2 generate proviene dal ciclo naturale.
Il numero 2.1 lettera f viene quindi precisato specificando che, nel rapporto di monitoraggio, devono essere riferiti tutti i tipi di carburanti e i consumi corrispondenti, anche se per i combustibili rinnovabili non si devono dichiarare emissioni di CO2.
Al numero 2.1 viene inoltre aggiunta la lettera j poiché, a partire dal 2025, nel rapporto di monitoraggio annuale dei gestori di aeromobili, oltre al CO2 deve essere indicato anche l’effetto climatico delle ulteriori emissioni climalteranti. A tal fine l’operatore dell’aeromobile o un’altra organizzazione idonea (p. es. Eurocontrol) raccolgono almeno i dati tridimensionali della traiettoria di volo dei vari aeromobili come pure l’umidità e la temperatura ambientali. Con un modello di calcolo conforme alle regole vigenti nel SSQE dell’UE, partendo da questi dati si calcolano infine i CO2eq per volo o eventualmente un intervallo di CO2eq per volo e li si riporta nel rapporto di monitoraggio annuale per ogni coppia di aerodromi. L’onere supplementare per i gestori di aeromobili deve essere mantenuto quanto più basso possibile. Maggiori indicazioni sui modelli di calcolo previsti dall’UE e sul formato del rapporto sono attese per fine agosto 2024. A questo scopo sarà possibile apportare precisazioni all’ordinanza dopo la procedura di consultazione.
Al numero 2.2 la nota a piè pagina viene aggiornata con il rimando alla vigente versione del regolamento di esecuzione (CE) n. 2018/206685.
Al numero 2.3 sono indicate disposizioni particolari per l’utilizzo di carburanti con fattore di emissione pari a zero. In tal modo le disposizioni vigenti sono precisate e integrate al fine di poter garantire la rendicontazione il più possibile precisa delle quantità di carburanti con fattore di emissione pari a zero. Con le aggiunte seguenti si tiene inoltre in considerazione l’introduzione del registro GO che entrerà in funzione a partire dal 1° gennaio 2025.
84 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413, GU L, del 2023/2413, 31.10.2023.
85 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122, GU L, 2023/2122, 18.10.2023.