Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Con il metodo scelto nel piano di monitoraggio (all. 16 n. 2.2 lett. f), il gestore dell’aeromobile stabilisce con la massima precisione possibile la quantità di carburanti con fattore di emissione pari a zero. Se viene fatto rifornimento per un determinato volo, la quantità di carburanti rinnovabili può essere calcolata per esempio sulla base di un bilancio di massa dei carburanti acquistati. Se vengono compiuti diversi voli consecutivi senza effettuare alcun rifornimento, l’operatore dell’aeromobile dovrà suddividere la quantità dei carburanti per l’aviazione rinnovabili e associarli ai voli in proporzione alle emissioni calcolate tramite il fattore di emissione secondo l’allegato 16 numero 3.2. Se non è possibile assegnare fisicamente i carburanti a un determinato volo, la quota rinnovabile può essere calcolata in base a fatture relative all’acquisto di carburanti (n. 2.3.1).
Al numero 2.3.3 è stabilito che, nella valutazione dei valori soglia per la partecipazione al SSQE, occorre tenere in considerazione la qualifica di emettitore di entità ridotta e l’esenzione dall’obbligo di verifica per i carburanti rinnovabili con i fattori di emissione di cui all’allegato 16 numero 3.2.
Con il numero 2.3.2 e il numero 2.3.4 lettere a e b si assicura che le quantità di carburanti fatte valere con fattore di emissione pari a zero sono correttamente assegnate ai voli che rientrano nel SSQE, anche se non si effettua alcun rifornimento fisico con carburante rinnovabile. Non ha importanza a quale aerodromo svizzero viene fisicamente fornito il carburante. I gestori di aeromobili devono assegnare le quantità acquistate di carburanti rinnovabili ai voli che rientrano nel SSQE della Svizzera secondo il principio di proporzionalità, in linea con le regole del SSQE dell’UE. Ciò avviene attribuendo i carburanti rinnovabili ai voli che rientrano nel SSQE proporzionalmente alla quota di emissioni SSQE in rapporto alle emissioni complessive del gestore a partire dalla Svizzera (n. 2.3.2).
Nel caso delle miscele di carburanti utilizzate per il rifornimento, la quota rinnovabile ammissibile è disciplinata in base alle norme internazionali. Se il limite superiore della miscelazione per un determinato carburante rinnovabile è per esempio il 50 per cento, la quota fatta valere dal gestore dell’aeromobile sulle coppie di aerodromi non deve superare questo limite superiore (n. 2.3.4 lett. a).
Il numero 2.3.4 lettera b stabilisce che i gestori di aeromobili che fanno valere carburanti per l’aviazione con un fattore di emissione pari a zero provvedono affinché la quantità corrispondente di garanzie di origine nel registro GO sia di regola attribuita al SSQE dal fornitore di carburanti per l’aviazione. Un lotto di carburanti rinnovabili attribuito al SSQE non deve essere già stato fatto valere né in un rapporto precedente né da qualcun altro o in un altro sistema di riduzione dei gas serra come per esempio CORSIA («Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation»).
Allegato 18 Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti
all’organismo di controllo
Al numero 4.1 lettera b la nota a piè pagina viene aggiornata con il rimando alla vigente versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2067, aggiornato nell’ambito della revisione della direttiva 2003/87/CE dell’UE (v. nota a piè pagina art. 52 cpv. 5). Al momento della consultazione degli uffici l’ultima versione non è ancora nota.
Allegato 19 Stoccaggio e sequestro chimico di CO2
Per lo stoccaggio o il legame chimico del carbonio deve tuttora essere garantita la permanenza (n. 1.1).
La permanenza dello stoccaggio di carbonio deve essere verificata ogni anno. Le perdite nello stoccaggio devono essere segnalate nel monitoraggio dell’anno nel quale si verificano, nello strumento nel quale è stato computato lo stoccaggio (p. es. strumento di compensazione, SSQE) e le emissioni di CO2 devono essere segnalate (n. 1.2). Lo stesso dicasi per le perdite durante il trasporto di CO2 catturato (n. 1.3).