Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati, un sostegno finan- ziario attraverso fondi federali o l’istituzione da parte dell’UFCOM di un organo ad hoc per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Art. 8 Accesso e partecipazione
Capoverso 1: Gli utenti che hanno fatto capo alla procedura di segnalazione ai sensi dell’articolo 4 e gli utenti i cui contenuti sono interessati da misure restrittive di cui all’ar- ticolo 6 capoverso 2 possono sottoporre le controversie a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ai sensi dell’articolo 11. L’organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie può essere adito in maniera diretta o a seguito della procedura di reclamo interna. Quest’ultima non è quindi un’istanza a monte per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Gli utenti hanno invece il diritto di scegliere se presentare un reclamo interno o rivolgersi direttamente all’orga- nismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Hanno inoltre il diritto di se- lezionare uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati ai sensi dell’articolo 11, a condizione che ne siano certificati diversi. L’obiettivo di adire un tale organismo deve sempre essere la risoluzione della controversia. Deve dunque esserci un genuino interesse alla risoluzione del conflitto. Qualora un utente abbia l’obiettivo di danneggiare un fornitore di una piattaforma di comunicazione, ad esempio sfruttando il sistema, non sussiste alcun interesse alla risoluzione.
Capoverso 2: I fornitori di piattaforme di comunicazione sono tenuti a partecipare alla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Possono rifiutarsi di collaborare solo se una controversia riguardante lo stesso contenuto e gli stessi motivi è già stata risolta davanti a un tribunale nazionale, a un organo di conciliazione statale o privato o a un tribunale arbitrale in Svizzera oppure è già oggetto di un tale procedimento.
Art. 9 Procedura
Capoverso 1: L’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie deve con- cludere la procedura entro 90 giorni di calendario dopo la ricezione del reclamo. Per i casi estesi o complessi, il termine è di 180 giorni. L’organismo per la risoluzione extra- giudiziale delle controversie decide a propria discrezione se si tratta di un caso alta- mente complesso. Tuttavia, un caso ampio e complesso può essere ipotizzato solo in situazioni eccezionali, si pensi a circostanze insolitamente ampie, ad esempio se si deve analizzare una comunicazione molto estesa fra più persone in una lingua stra- niera.
Capoverso 2: L’organismo di risoluzione delle controversie registra l’esito del procedi- mento in una relazione scritta, che sottopone alle parti. L’organismo di risoluzione ex- tragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti. Ciononostante, l’utente potrà generalmente fidarsi del fatto che, a causa della pressione pubblica, il fornitore di una piattaforma di comunicazione attuerà la decisione emanata da un organismo di risoluzione extragiu- diziale delle controversie, ad esempio rivedendo la sua decisione originaria sul conte- nuto in questione. Poiché la decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie non è vincolante, essa non ha alcun effetto su altri procedimenti avviati parallelamente o successivamente (ad esempio, dinanzi ai tribunali nazionali) e non ostacola tali pro- cedimenti. Tuttavia, devono essere rispettati i termini applicabili ai rispettivi procedi- menti (ad es. il termine per sporgere denuncia penale in caso di reato perseguibile a querela di parte come ai sensi degli art. 173 o 198 CP).