Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Capoverso 1: Gli utenti autori di una segnalazione possono presentare ricorso contro le decisioni prese ai sensi dell’articolo 5 (lett. a). Un reclamo può essere presentato anche contro le decisioni di un fornitore di una piattaforma di comunicazione di adottare una misura restrittiva in conformità con l’articolo 6 capoverso 2. Solo gli utenti i cui con- tenuti sono interessati possono presentare un tale reclamo. I terzi o gli utenti i cui con- tenuti non sono interessati non possono avvalersi della procedura di reclamo interna (lett. b).
Capoverso 2: Il termine di sei mesi per la presentazione del reclamo costituisce un lasso temporale minimo: i fornitori sono liberi di accordare più tempo.
Capoverso 3: I fornitori devono elaborare tempestivamente tutti i reclami. Grazie all’esplicitazione di «tempestivamente» non occorre stabilire limiti temporali fissi. Oc- corre però tenere conto della situazione: al fornitore dev’essere concesso un periodo di tempo sufficiente per prendere una decisione diligente, che analizzi e tenga conto di tutte le singole informazioni disponibili. La diligenza richiesta è retta dall’articolo 14.
Capoverso 4: Il trattamento del reclamo può essere effettuato tramite mezzi automatiz- zati, purché non avvenga esclusivamente tramite essi, e tale uso va supervisionato da personale adeguatamente qualificato. Ciò significa che, sebbene per il processo deci- sionale possano essere utilizzati mezzi automatizzati, e dunque le decisioni non de- vono necessariamente essere prese da un essere umano, ogni decisione va verificata manualmente da un essere umano nell’ambito di un controllo della qualità. Vigilanza da parte di personale adeguatamente qualificato significa anche che in casi difficili e insoliti la decisione dev’essere presa manualmente. Anche l’uso di mezzi automatizzati (compreso l’uso dell’intelligenza artificiale) dev’essere indicato in maniera trasparente nella motivazione (art. 14 cpv. 3 lett. b).
4.2.4 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Gli utenti devono poter risolvere in via extragiudiziale le controversie relative alle deci- sioni di moderazione prese dai fornitori di piattaforme di comunicazione. L’obiettivo è quello di consentire ad un organismo esterno di verificare in modo rapido, economico e semplice una decisione di moderazione presa dai fornitori di una piattaforma di co- municazione. La risoluzione extragiudiziale delle controversie non è obbligatoria per gli utenti e non preclude di adire tribunali statali. Inoltre, non influisce sulle procedure al- ternative di risoluzione delle controversie e sui procedimenti arbitrali. I fornitori di piat- taforme di comunicazione sono anche liberi di incaricare volontariamente organismi indipendenti ai fini della verifica di decisioni di moderazione (ad es. l’Oversight Board di Meta). Il ricorso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie è quindi un ulteriore modo, per gli utenti, di chiedere la verifica di decisioni di moderazione ed esiste in pa- rallelo e indipendentemente dalle altre procedure.
Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie occorre certificare, su loro richiesta, istituzioni private che desiderano fornire questo servizio di (art. 11). Ad esempio, le organizzazioni esistenti che già offrono servizi di mediazione. Si presume che tali or- ganismi di risoluzione delle controversie sorgeranno sul libero mercato e che saranno economicamente autosufficienti27. Il finanziamento avviene attraverso la riscossione delle spese procedurali, addossate ai fornitori di piattaforme di comunicazione indipen- dentemente dall’esito della procedura (art. 10 cpv. 2). Non è quindi previsto, per gli
27 Nell'UE, tali organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono già stati certificati sulla base dell'art. 21 del DSA: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/dsa-out-court-dispute-settlement