Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 10 Spese
Capoverso 1: Per gli utenti, la risoluzione extragiudiziale delle controversie dev’essere gratuita o disponibile contro pagamento di un importo simbolico. La riscossione di un importo simbolico è facoltativa. Gli organismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie possono anche rinunciare a riscuotere tale importo. Le spese procedurali possono essere addossate all’utente solo se la procedura viene avviata in maniera dolosa. Di norma, si presume il dolo se vengono fatte deliberatamente dichiarazioni false.
Capoverso 2: Le spese sono a carico dal fornitore della piattaforma di comunicazione indipendentemente dall’esito della procedura, salvo nel caso in cui si applichi il secondo periodo del capoverso 1.
Capoverso 3: Se l’organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie decide a favore dell’utente, non solo il fornitore della piattaforma di comunicazione deve assu- mersi le spese procedurali (cpv. 2), ma deve anche rimborsare all’utente l’eventuale importo simbolico pagato. Tuttavia, se l’organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie decide a favore del fornitore della piattaforma di comunicazione, l’im- porto simbolico non va rimborsato.
Capoverso 4: Le spese imposte non possono superare quelle sostenute dall’organismo di risoluzione delle controversie. Devono dipendere dal caso e basarsi, ad esempio, sulla durata del procedimento o sul tipo di risoluzione della controversia. Sono calcolate in base al regolamento sulle spese dell’organismo di risoluzione delle controversie.
Art. 11 Certificazione
Capoverso 1: La certificazione di un organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie avviene su richiesta dell’organismo stesso, richiede che siano soddisfatti i requisiti di indipendenza, la procedura di risoluzione delle controversie e le compe- tenze specialistiche necessarie (cpv. 2). Non occorre che si tratti di un organismo sviz- zero preposto alla risoluzione delle controversie. Possono essere certificati ad esempio anche istituti che forniscono già tali prestazioni nell’Unione europea.
Capoverso 2: Al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare la proce- dura di certificazione, ossia in particolare i requisiti di indipendenza (ad es. l’indipen- denza degli organi di risoluzione delle controversie dalle autorità politiche e dai fornitori di piattaforme di comunicazione), la procedura di risoluzione delle controversie (ad es. in relazione alle regole di procedura, ai regolamenti sui costi o ai requisiti linguistici) e le competenze specialistiche necessarie. La regolamentazione della procedura di cer- tificazione comprende anche la regolamentazione di una procedura di revoca.
Art. 12 Rapporto
L’obbligo di rapporto annuale cui sono soggetti gli organismi di risoluzione delle con- troversie garantisce che l’UFCOM sia informato in merito alle relative attività e, in caso di lacune, possa anche revocare la certificazione rilasciata a tali organismi. Il rapporto deve contenere informazioni sul funzionamento degli organi di risoluzione delle contro- versie, sul numero di controversie pervenute, in favore di chi sono state decise le con- troversie o sulla durata media di una decisione.