Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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4.2.5 Condizioni commerciali generali
Art. 13 Obbligo di trasparenza
Le condizioni commerciali generali (CCG) sono disposizioni contrattuali preformulate come standard per i contratti tipici tra privati28. Chi desidera fruire di un servizio di una piattaforma di comunicazione o di un motore di ricerca, deve in genere accettare pre- ventivamente le condizioni di utilizzo. Queste sono parte del contratto di diritto privato fra l’utente e il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca, non sono negoziate individualmente, ma sono preformulate per un gran numero di utenti. In termini giuridici, si tratta pertanto di CCG soggette alle corrispondenti disposizioni del diritto svizzero, nella misura in cui esso è applicabile29. Secondo il diritto svizzero, le condizioni commerciali generali sono valide solo se gli utenti ne sono chiaramente resi attenti al momento della stipula ed hanno avuto la possibilità di prendere atto del contenuto in modo ragionevole. I fornitori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca sono inoltre tenuti a segnalare separatamente agli utenti le clausole insolite o sorprendenti (la cosiddetta regola dell’insolita), in quanto le regole in questione non sono altrimenti vincolanti30. Infine, le clausole abusive contenute nelle CCG che, vio- lando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un note- vole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali sono considerate un’azione sleale secondo l’articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl).
Le disposizioni sulle CCG delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca qui proposte sono disposizioni di diritto pubblico che possono far scattare l’azione di rego- lamentazione dell’UFCOM ai sensi dell’articolo 27 in caso di violazioni sistemiche delle stesse. A differenza dell’articolo 8 LCSl, l’articolo 13 non crea un diritto applicabile sul piano civile. Pertanto l’articolo 13 non dovrebbe nemmeno consentire il controllo giudi- ziario delle CCG delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca. Tuttavia, le disposizioni hanno un effetto diretto sui rapporti contrattuali tra i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca e i loro utenti.
Le disposizioni di cui all’articolo 13 mirano innanzitutto a favorire la trasparenza e la tracciabilità. Tuttavia, nell’avamprogetto non sono stabilite norme per un particolare trattamento dei contenuti: i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ri- cerca devono poter continuare a decidere liberamente quali contenuti desiderano limi- tare. Possono anche prevedere regole che vanno al di là del diritto vigente (ad es. divieto di raffigurazione della nudità). Vige il principio della libertà contrattuale (art. 19 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO, RS 220]).
Capoverso 1: Qualora i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca limitino i contenuti forniti dagli utenti, i primi sono tenuti, nelle proprie CCG, a fornire informazioni in merito a tutte le suddette limitazioni. Devono innanzitutto comunicare in modo trasparente, chiaro e comprensibile i contenuti soggetti a misure restrittive (lett. a). Devono inoltre spiegare quali misure (ad es. il blocco o la rimozione di conte- nuti, la cessazione o la limitazione della possibilità di monetizzare i contenuti, il blocco di un conto) vengono adottate in caso di quale violazione delle condizioni commerciali generali e come attuano tali restrizioni (ad es. verifica umana, processo decisionale algoritmico) (lett. b).
28 Sentenza del TF 4C_282/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.1.
29 Si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291).
30 DTF 135 III 1 consid. 2.1, con rimandi.