Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Capoverso 2: I fornitori di piattaforme di comunicazione devono inoltre fornire le se- guenti informazioni minime nelle loro CGC: indicare esplicitamente che esiste una pro- cedura di segnalazione (art. 4) e come vengono trattate tali segnalazioni, nonché l’esi- stenza di una procedura di reclamo (art. 7) e il suo funzionamento.
Capoverso 3: Per essere comprese dagli utenti, le CCG vanno scritte in modo com- prensibile ed essere disponibili almeno in tedesco, francese e italiano.
Capoverso 4: Al fine di aumentare la trasparenza, i fornitori di piattaforme di comuni- cazione o di motori di ricerca sono tenuti a fornire informazioni sulle modifiche signifi- cative nelle loro CCG (ad es., per quanto riguarda l’ammissibilità di contenuti o altre modifiche che possono avere un impatto diretto sull’utilizzo del servizio da parte degli utenti). La disposizione non crea nuove norme di diritto. Modifiche unilaterali del con- tratto senza l’informazione e il consenso della controparte sono già considerate illecite in base ai principi generali del diritto contrattuale. Tuttavia, ancorando il requisito nel capoverso 3, l’UFCOM può vigilare sul rispetto di questo aspetto sulla base dell’arti- colo 27. La vigilanza di diritto pubblico su questo aspetto è importante, perché se i fornitori modificano le loro CCG senza informarne efficacemente gli utenti e, ad esem- pio, non consentono più determinati contenuti alla luce dell’attuale situazione politica, ciò può essere problematico in termini di libertà di espressione31. Pertanto, i fornitori devono informare i propri utenti in maniera trasparente e adeguata in merito alle modi- fiche essenziali (ad es., per gli utenti registrati, mediante una e-mail con sistemi di messa in risalto dei cambiamenti) e non nascondere tali informazioni fra modifiche di dettagli irrilevanti.
Capoverso 5: I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca devono proporre un riassunto delle loro CCG. Questo dovrebbe consentire agli utenti di avere una rapida panoramica. I fornitori rendono disponibile questo riassunto e le CCG com- plete in modo che siano facilmente reperibili sul loro sito web (del fornitore) e possano essere consultate e visualizzate non solo dagli utenti registrati, ma anche dal pubblico in generale.
Capoverso 6: Garantisce che il rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1-5 possa essere verificato dall’UFCOM in qualsiasi momento sulla base dell’articolo 27, indipen- dentemente dal diritto applicabile in caso di controversia incentrata sulle CCG tra un utente e il fornitore di una piattaforma di comunicazione o di un motore di ricerca.
4.2.6 Obblighi di diligenza
Art. 14
Capoverso 1: Quando i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca elaborano segnalazioni (art. 5), attuano misure restrittive (art. 6) o attivano la procedura di reclamo interna (art. 7), devono farlo in modo diligente, non arbitrario e non discrimi- natorio. Un approccio diligente richiede che tutte le informazioni disponibili siano ade- guatamente prese in considerazione. Inoltre è necessario che si tenga conto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Ciò richiede una ponderazione degli interessi tra i vari diritti fondamentali degli utenti (ad es. la libertà di espressione e la protezione della personalità). La procedura deve inoltre essere non arbitraria e non discriminatoria. Gli utenti dovrebbero potersi fidare del fatto che la decisione di un fornitore, ad esempio
31 Cfr. rapporto dell'UFCOM del 17 novembre 2021, «Intermediari e piattaforme di comunicazione. Effetti sulla comunicazione pubblica e approcci di governance», pag. 32, consultabile all'indirizzo: www.bakom.admin.ch > Digitalizzazione e Internet > Comunicazione digitale > Intermediari e piattaforme di comunicazione.