Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

di cancellare un contenuto sulla base delle sue CCG, sia stata presa per ragioni rico- struibili e verificabili. Una decisione è arbitraria se non si basa su ragioni serie e ogget- tive o non ha né senso né scopo32. I fornitori non dovrebbero quindi essere autorizzati a prendere decisioni che contraddicono in maniera evidente le proprie CCG. Inoltre, nell’attuazione o nella mancata attuazione di misure restrittive e nelle procedure di trat- tamento di segnalazioni o reclami, non possono discriminare gli utenti senza motivi qualificati. La discriminazione si verifica quando una persona viene trattata in modo diseguale sulla base di caratteristiche personali significative (ad esempio, "razza", sesso, età, convinzioni religiose, ideologiche o politiche). La discriminazione è una di- sparità di trattamento qualificata tra persone in situazioni analoghe.

Capoverso 2: Gli utenti devono poter segnalare i contenuti per via elettronica o presen- tare i loro reclami per via elettronica. È irrilevante quale forma di presentazione elettro- nica dei reclami sia messa a disposizione a tale scopo. Facilmente accessibile significa che il modulo per una segnalazione ai sensi dell’articolo 4 o per un reclamo ai sensi dell’articolo 7 deve essere facile da trovare e da usare: ad esempio, le opzioni di se- gnalazione devono essere chiaramente riconoscibili e situate in prossimità del conte- nuto visualizzato. Il modulo per il reclamo interno deve, ad esempio, essere diretta- mente accessibile tramite la notifica dell’adozione di una misura restrittiva (ad es., via un link) e scritto in un linguaggio di facile comprensione: i fornitori non possono usare parole straniere non necessarie o devono spiegarle con un linguaggio semplice. Per gli utenti in Svizzera devono consentire di svolgere la procedura almeno in tedesco, fran- cese e italiano. Si tratta di un requisito minimo. I fornitori sono liberi di offrire ulteriori lingue.

Il capoverso 3 specifica le informazioni obbligatorie nella notifica di una decisione: per quanto riguarda le motivazioni relative al singolo caso (lett. a), è essenziale che i forni- tori indichino il motivo per cui hanno preso una decisione (ad es. perché, a loro avviso, il contenuto è presumibilmente illegale o incompatibile con le condizioni commerciali generali) e se la loro decisione si basa su una segnalazione di un utente o su propria iniziativa. Occorre anche imperativamente indicare se nell’ambito della decisione sono stati impiegati mezzi automatizzati (ciò comprende anche l’uso dell’intelligenza artifi- ciale) e se sì, quali (lett. b). Sono compresi anche mezzi parzialmente automatizzati. Non si tratta di regolamentare l’uso di mezzi automatizzati, ma solo di creare traspa- renza in merito. L’obbligo di informazione ai sensi di tale capoverso non presuppone, a differenza dell’articolo 21 LPD il quale prevede l’obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate, che la decisione si fondi esclusivamente su un’elaborazione automatizzata e che la persona che effettua la segnalazione sia fortemente svantag- giata dalla decisione. Infine, in una decisione il fornitore deve indicare che l’utente può presentare un reclamo interno e ha la possibilità di rivolgersi a un organismo di risolu- zione extragiudiziale delle controversie (lett. c).

4.2.7 Pubblicità, contenuti commerciali degli utenti e sistemi di raccomanda-

zione

Art. 15 Pubblicità

Capoverso 1: Al fine di tutelare la formazione delle opinioni e aumentare la trasparenza, gli utenti devono poter distinguere quando si tratta di un contenuto pubblicitario che i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca diffondono contro paga- mento o una controprestazione analoga. Non è invece chiesta trasparenza in merito a chi abbia commissionato le pubblicità o da dove provengano i fondi. Oltre ai classici

32 DTF 131 I 392, consid. 4.2.