Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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Capoverso 3: L’UFCOM approva le domande degli organismi e delle organizzazioni di cui al capoverso 1 che soddisfano le condizioni seguenti: nelle domande deve essere dimostrato che i dati ai quali si chiede l’accesso contribuiscono alla determinazione, all’identificazione e alla comprensione dei rischi di cui all’articolo 20 e che l’accesso ai dati sia necessario e proporzionato ai fini della ricerca (lett. a). Le domande devono inoltre dimostrare che la sicurezza e la confidenzialità dei dati sono garantite (cfr. in particolare l’art. 8 della LPD e gli artt. 2 e 3 dell’ordinanza sulla protezione dei dati del 31 agosto 2022 [LPD, RS 235.11]). Devono essere presentate misure tecniche e orga- nizzative adeguate tese a garantire che abbiano accesso ai dati solo i dipendenti che ne hanno direttamente bisogno per svolgere il proprio lavoro (lett. b). Infine, nella do- manda i richiedenti devono impegnarsi a non utilizzare i dati ottenuti per scopi diversi da quelli specificati nella domanda (lett. c) e a pubblicare gratuitamente ed entro un periodo di tempo ragionevole i risultati della ricerca (lett. d).

Rendendo i risultati disponibili gratuitamente, il diritto di accesso dei singoli organi e delle organizzazioni viene messo al servizio del pubblico.

Capoverso 4: L’UFCOM trasmette le domande certificate ai rispettivi fornitori e li obbliga a concedere l’accesso ai dati corrispondenti entro un termine ragionevole. I fornitori non sono quindi più autorizzati a prendere decisioni in merito. Il termine appropriato deve essere definito dall’UFCOM.

Capoverso 5: Il Consiglio federale disciplina in particolare la forma e il contenuto delle domande nonché la procedura e i termini di trattazione.

4.3 Vigilanza e finanziamento

Art. 27 Vigilanza

La maggior parte dei compiti statali nel campo delle comunicazioni (media elettronici, telecomunicazioni, posta, ecc.) rientra nelle competenze dell’UFCOM. Poiché anche il presente avamprogetto riguarda il settore della comunicazione, è giustificato asse- gnare i vari compiti all’UFCOM.

L’UFCOM è tenuto a vigilare l’osservanza della legge e delle relative ordinanze di at- tuazione ed è pertanto autorizzato a emanare decisioni di vigilanza. I ricorsi contro queste decisioni e contro tutte le altre decisioni basate sul presente avamprogetto pos- sono essere presentati al Tribunale amministrativo federale ai sensi degli articoli 44 e seguenti PA e dell’articolo 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). La questione può essere sottoposta anche al Tribunale federale, ai sensi dell’articolo 82 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110).

Art. 28 Obbligo d’informazione

Capoverso 1: L’obbligo di informare è volto a facilitare le attività di vigilanza e valuta- zione dell’UFCOM, nell’ambito delle quali verifica il rispetto degli obblighi dei fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca. L’UFCOM non deve basarsi unica- mente sulle dichiarazioni dei fornitori, ma avere accesso a tutti i dati necessari a svol- gere i suoi compiti. È particolarmente importante poter verificare le informazioni conte- nute nei rapporti di trasparenza e valutazione e nei rapporti sui risultati della valutazione dei rischi. A tale scopo va consentito l’accesso ai dati originali degli utenti. Al fine di garantire la protezione di questi dati, l’UFCOM utilizza solo quelli di cui ha assoluta- mente bisogno per vigilare l’osservanza della legge ai sensi dell’articolo 38. Per quanto possibile, l’UFCOM lavora con dati anonimizzati.