Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Capoverso 2: Oltre agli obblighi per i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca, l’avamprogetto prevede anche determinati obblighi per altri, tra cui i rappre- sentanti legali, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli organi di valutazione, gli organi di ricerca o le organizzazioni della società civile. Poiché questi non sono direttamente interessati dalla legge o agiscono come terzi nelle procedure, sono espressamente soggette all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 13 capo- verso 1 lettera c PA.
Se i rappresentanti legali sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), tale segreto si applica anche nel presente contesto. Tuttavia, se il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca non autorizza il suo rappre- sentante legale a fornire le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti dell’au- torità, può essere soggetto a una sanzione in conformità all’articolo 34.
Art. 29 Imprese assoggettate
Capoverso 1: Finché non sono assoggettati alla legge, i fornitori di piattaforme di co- municazione o motori di ricerca non sottostanno ancora all’obbligo di informazione di cui all’articolo 28. Anche l’articolo 13 PA relativo all’obbligo di cooperazione delle parti non si applica, a causa dell’assenza di un procedimento in corso. È quindi necessario concedere all’UFCOM la possibilità di contattare i fornitori di piattaforme di comunica- zione o di motori di ricerca che si ipotizza soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2. Que- sta ipotesi può basarsi su vari elementi fra cui informazioni disponibili online e decisioni dell’Unione europea in applicazione del DSA. L’obbligo, per i fornitori, di dare informa- zioni è limitato a quelle informazioni assolutamente necessarie per determinare se i requisiti di cui al capoverso 2 sono soddisfatti. Se questo è il caso, l’UFCOM stabilisce, mediante una decisione di assoggettamento, che il fornitore rientra nel campo di appli- cazione dell’articolo 2.
Capoverso 2: Per i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca che non hanno una stabile organizzazione in Svizzera, la richiesta di informazioni di cui al ca- poverso 1 può essere effettuata solo tramite assistenza amministrativa internazionale. Infatti, la notificazione di un documento ufficiale a una persona fisica o giuridica all’estero è un atto sovrano che non può essere eseguito sul territorio di un altro Stato. La notificazione è consentita unicamente se lo Stato in questione la approva, l’autorizza con un trattato o la effettua nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Con la Conven- zione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (RS 0.172.030.5) sussiste, per gli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno sottoscritto tale accordo, un obbligo di assistersi reciprocamente nella notificazione degli atti in materia amministrativa. Se la richiesta di informazioni di cui al capoverso 1 deve essere notificata a una persona fisica o giuridica che non ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, la notificazione viene effettuata per via diplomatica o consolare. La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) consente alle parti contraenti di notificare atti giudi- ziari ed extragiudiziari tramite il consolato se sono soddisfatte determinate condizioni (art. 5 lett. j).
Capoverso 3: La lista, accessibile al pubblico, fornisce una panoramica delle piatta- forme di comunicazione e dei motori di ricerca che sottostanno alla legge. Sarà aggior- nata non appena una nuova decisione di assoggettamento ai sensi del capoverso 1 passa in giudicato o un tale assoggettamento viene revocato.