Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/68: Modifica della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) · 15 pagine
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doppi calcoli e conflitti tra i sistemi di promozione da parte della Confederazione e a livello cantonale, il Cantone ritiene necessaria una regolamentazione sostanziale. A tal fine, propone il principio del
primato del diritto cantonale, tanto più che il controllo esercitato dal Cantone Ginevra è di carattere permanente. Il Cantone Ginevra ricorda che, nell’ambito della precedente legge federale che
promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP), erano già stati conclusi accordi in tal senso. Il Cantone Vaud ritiene necessaria una garanzia formale da parte della
Confederazione che assicuri il primato del diritto cantonale, laddove esistono misure di promozione a livello cantonale. Osserva inoltre che il modello di calcolo cantonale genera pigioni talvolta inferiori rispetto a quelle risultanti dal nuovo modello di pigione commisurata ai costi della Confederazione. Il Cantone precisa che le disposizioni cantonali prevedono altresì la creazione di un fondo di regolazione che consente di stabilizzare le pigioni nel tempo. A suo avviso, sarebbe pertanto altamente
penalizzante per il sistema vodese di promozione dell’alloggio dover sottostare alle regole di calcolo definite secondo il nuovo modello federale.
I Cantoni esprimono ulteriori riserve sulla prima misura, nello specifico in merito all’inquadramento sistematico della disposizione relativa alla pigione commisurata ai costi proposta, oppure all’ambiguità della base giuridica (art. 38a LPrA). Secondo i Cantoni Appenzello Interno e San Gallo, la nuova disposizione troverebbe una collocazione più adeguata come articolo 33a della legge sulla promozione dell’alloggio. Il Cantone Basilea Città esprime dubbi circa il campo d’applicazione del modello, in quanto la sua applicazione non resta esclusa dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione in caso di contestazione delle pigioni.
In riferimento alla prima misura occorre inoltre menzionare il parere del Cantone Ginevra, che
condivide il principio del primato delle disposizioni di diritto pubblico per la determinazione della pigione commisurata ai costi, nonché la portata limitata che si intende attribuire all’articolo 269 del Codice delle obbligazioni nel quadro della promozione dell’alloggio. A questo proposito, il Cantone osserva che gli sforzi finora compiuti per chiarire la situazione possono trovare seguito in una modifica dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali,
sopprimendo in tale disposizione il riferimento all’articolo 269 del Codice delle obbligazioni. Il Cantone Zurigo si chiede inoltre se la determinazione preventiva delle pigioni da parte dei committenti della costruzione di utilità pubblica, unitamente all’opzione di verifica delle pigioni da parte dell’Ufficio
federale delle abitazioni in caso di contestazione delle pigioni, soddisfi i requisiti di un controllo da parte un’autorità ai sensi dell’articolo 253b capoverso 3 del Codice delle obbligazioni.
Vari Cantoni formulano inoltre osservazioni in merito al modello stesso di pigione commisurata ai costi (BL, BS, SG, VD). I Cantoni Basilea Città e Zurigo chiedono chiarimenti oppure una nuova procedura di consultazione sul modello.
5.2.2 Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale
I pareri dei partiti politici in merito alla prima misura (pigione commisurata ai costi) si suddividono come segue:
• 2 partiti sono convinti (Alleanza del Centro, PLR)
• 1 partito è abbastanza convinto (UDC)
• 1 partito non è convinto (PSS)
In merito all’utilità della prima misura, il PLR.I Liberali Radicali dichiara di accogliere con favore
l’introduzione di un modello uniforme di pigione commisurata ai costi, al fine di garantire maggiore trasparenza e certezza del diritto.
Quanto alle riserve, il partito sottolinea la necessità di garantire flessibilità per i committenti della costruzione di utilità pubblica, affinché possano tenere conto delle particolarità regionali e dei propri modelli di calcolo dei costi. Si dichiara pertanto contrario a ulteriori oneri amministrativi o prescrizioni