Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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alla domanda di trasporto altamente fluttuante, in funzione del luogo e del momento, nello spazio aereo europeo. I servizi monopolistici della sicurezza aerea avrebbero così una maggiore flessibilità operativa, che sarebbe accompagnata da una razionalizzazione potenzialmente considerevole e da una maggiore efficienza a livello di costi. Va notato che nel settore dei servizi di meteorologia aeronautica lo scambio di dati a livello internazionale avviene già da diversi decenni ed è fondamentale per l’emissione di previsioni affidabili. La riforma che si delinea permetterà a ogni Paese e ai suoi fornitori di servizi della sicurezza aerea di continuare a offrirli in forma integrata nella loro totalità e quindi come un tutt’uno per il proprio spazio aereo.

Sebbene gli esiti della riforma politica del Cielo unico europeo siano ancora aperti – gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione sono attualmente nella fase della negoziazione a tre – le disposizioni sulla delega oltre frontiera di alcuni servizi della sicurezza aerea sono ampiamente indiscusse e sono caldeggiate in egual misura dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. La Svizzera partecipa al Cielo unico europeo nell’ambito dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE e ha già adottato i primi due pacchetti SES.

La nuova regolamentazione qui proposta allenta parzialmente l’attuale divieto di delegare a fornitori esteri i servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale. Il servizio in sé non può essere delegato e dovrà continuare a essere fornito da Skyguide, ma il Consiglio federale potrà stabilire quali infrastrutture tecniche ed edili e quale personale ad esse correlato potranno essere esternalizzati. La modifica consentirà alla Svizzera e in ultima analisi a Skyguide di prendere parte, senza interruzione di continuità, alla modernizzazione tecnologica in corso e agli sviluppi normativi ad essa collegati.

Restrizione della proprietà fondiaria (piano delle zone di sicurezza)

Situazione iniziale

Secondo l’articolo 42 capoverso 3 terzo periodo LNA, l’esercente dell’aeroporto è tenuto a sentire i governi dei Cantoni interessati e l’UFAC prima di depositare pubblicamente il piano delle zone di sicurezza. Sulla scia della nuova procedura prevista dall’articolo 43 AP-LNA, ora questa consultazione non è più necessaria.

Finora la LNA non dice a chi spetta l’elaborazione dei piani delle zone di sicurezza concernenti impianti di sicurezza aerea. L’articolo 43 LNA stabilisce solo che i piani devono essere depositati pubblicamente dall’UFAC.

Le disposizioni procedurali attualmente in vigore prevedono che l’esercente di un aeroporto in Svizzera depositi pubblicamente di sua iniziativa il piano delle zone di sicurezza presso i Comuni interessati. Nel caso di zone di sicurezza concernenti un aeroporto situato all’estero, un impianto di sicurezza aerea o una via aerea se ne occupa l’UFAC. Il deposito dei piani dura 30 giorni; durante questo periodo le persone interessate possono presentare opposizione alle autorità cantonali.

Finora le deroghe rispetto ai piani di utilizzazione e le trasformazioni edilizie in contrasto con il piano delle zone di sicurezza venivano giudicate dal depositante dei piani ossia, di solito, dall’esercente dell’aeroporto.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Ora si stabilisce la possibilità di elaborare piani delle zone di sicurezza anche per impianti di sicurezza aerea. Tuttavia questi piani, a differenza di quanto previsto per gli aeroporti, non saranno obbligatori. La procedura di adozione dei piani delle zone di sicurezza va armonizzata con la procedura di approvazione dei piani concernenti edifici e impianti. Ora il testo dell’articolo è stato modificato, stabilendo

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