Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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Il capoverso 1 delega al DATEC le facoltà di adottare disposizioni concernenti la costruzione. Il capoverso 3 stabilisce che le aziende di costruzione devono ottenere un’autorizzazione dell’UFAC. Tuttavia, la disposizione di esecuzione che figura all’articolo 4 dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 199540 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) stabilisce già, sulla base del diritto aeronautico internazionale, che occorre un’autorizzazione non solo per l’azienda costruttrice ma anche per l’azienda di progettazione. Poiché i termini «progettazione» e «azienda di progettazione» non figurano nella LNA, l’articolo 57 LNA va modificato di conseguenza.
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
Con la modifica della LNA qui proposta si intende sancire a livello di legge quanto già previsto dall’articolo 4 capoverso 1 ODNA e chiarire che la «progettazione» è diversa dalla «costruzione».
Piloti di elicottero: innalzamento del limite di età
Situazione iniziale
La Convenzione del 7 dicembre 194441 relativa all’aviazione civile internazionale (qui appresso «Convenzione di Chicago»), alla quale sottostà anche la Svizzera, e i suoi allegati nonché l’Accordo sul trasporto aereo CH-EU stabiliscono che nel traffico aereo commerciale (internazionale) un pilota può trasportare persone e merci quale equipaggio singolo (single pilot) fino al raggiungimento dei 60 anni di età42. In aggiunta al limite di età, il regolamento (UE) n. 1178/2011 di riferimento disciplina anche i requisiti per il rilascio e l’ottenimento delle licenze di volo43, il che che permette il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l’UE e garantisce la mobilità professionale dei piloti.
Nel quadro di autorizzazioni eccezionali dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Union Aviation Safety Agency, EASA), dal 2014 l’UFAC ha potuto concedere a piloti di elicottero ultrasessantenni di continuare a svolgere la loro attività. Per accordare esenzioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 occorre far valere circostanze operative impreviste e urgenti oppure esigenze operative di durata limitata. Sin dall’inizio queste esenzioni sono state limitate nel tempo e i gestori di compagnie di elicotteri sono stati informati della situazione.
La Commissione europea ha approvato le richieste di esenzione di volta in volta per due anni e, dal 2018 in poi, solo ancora in misura limitata. Un’ulteriore esenzione per il periodo 2020 – 2023 è stata concessa solo per i piloti che nel quadro delle loro attività effettuano anche voli medici di emergenza. L’EASA e la Commissione europea hanno giustificato questa decisione affermando che, trascorsi oltre sei anni dall’entrata in vigore dei limiti di età, la Svizzera non può più invocare una situazione eccezionale imprevedibile come base per richiedere un’esenzione.
In passato, l’UFAC ha rilasciato ogni anno da sei a dodici di queste licenze eccezionali. Negli ultimi anni, alcune compagnie commerciali di elicotteri hanno modificato i regimi pensionistici dei piloti per consentire loro di accedere alla previdenza professionale già a 60 anni. Altre compagnie hanno rinunciato a impiegare i piloti ultrasessantenni nel trasporto aereo commerciale e li hanno destinati ad altre mansioni.
40 SR 748.215.1
41 RS 0.748.0
42 Cfr. il cap. 2 n. 2.1.10 dell’allegato 1 (Licenze del personale) della Convenzione di Chicago e l’art. FCL.065 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.
43 ARA.FCL.200, ARA.FCL.220, FCL.015
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